Registro associazioni di promozione sociale

Il Comune di Rubiera ha istituito il Registro comunale delle associazioni di promozione sociale, in ossequio alle disposizioni della legge regionale 9 dicembre 2002, n° 34, che disciplina le forme di collaborazione tra gli enti locali e le associazioni di promozione sociale.
L’iscrizione nel registro comunale consente alle associazioni di:
a) accedere a rapporti convenzionali con il Comune, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 11 del regolamento;
b) accedere all’assegnazione di spazi e attrezzature di proprietà del Comune, nel rispetto di quanto prevista dall’articolo 12 del regolamento;
c) accedere a contributi erogati dal Comune, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 13 del regolamento;
d) accedere alla riduzione dei tributi locali nelle forme previste dall’articolo 15, della legge 34/2002;
e) esercitare le prerogative previste dall’articolo 42 dello Statuto comunale.
L’iscrizione nel registro è effettuata d’ufficio per le associazioni di promozione sociale già iscritte nei registri regionale e provinciale che hanno sede nel territorio comunale o vi operano in modo continuato da almeno un anno.
Per le altre associazioni di promozione sociale aventi sede nel Comune di Rubiera l’iscrizione avviene su richiesta purché le associazioni medesime siano in possesso dei requisiti di cui agli articoli 2 e 3 del Regolamento.
L’iscrizione nel registro è incompatibile con l’iscrizione nei registri delle organizzazioni di volontariato di cui all’articolo 2 della legge regionale 21 febbraio 2005, n. 12, attualmente tenuti dalla Regione e dalla Provincia. Le organizzazioni di volontariato iscritte in tali registri non devono chiedere l’iscrizione al registro comunale delle associazioni di promozione sociale e mantengono i diritti e le opportunità previsti dalla suddetta legge, sostanzialmente analoghi a quelli previsti per le associazioni di promozione sociale.

Requisiti dello Statuto per l’iscrizione
Per l’iscrizione nel registro lo Statuto dell’associazione deve prevedere espressamente i seguenti requisiti (art. 3 l.r. 34/2002):
a) la denominazione e la sede legale;
b) lo scopo;
c) l’attribuzione della rappresentanza legale;
d) l’assenza di fini di lucro, intesa anche come divieto di ripartire i proventi fra gli associati in forme indirette o differite;
e) l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione nelle attività istituzionali;
f) la democraticità dell’ordinamento interno, ed in particolare l’elettività delle cariche associative, l’uguaglianza degli associati anche in riferimento all’esercizio del voto individuale, nonché l’effettività del rapporto associativo. In relazione alla particolare natura di talune associazioni, il Presidente della Regione, sentito l’osservatorio regionale di cui all’articolo 14, può consentire deroghe alla presente disposizione;
g) i criteri per l’ammissione e l’esclusione degli associati ed i loro diritti ed obblighi;
h) l’obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari e le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
i) le modalità di scioglimento dell’associazione e l’obbligo di devoluzione del patrimonio residuo, dopo la liquidazione, a fini di utilità sociale.

Normativa di riferimento
– legge 7 dicembre 200, n. 383;
– legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34;
– art. 2 legge regionale 30 giugno 2014, n. 8;
regolamento comunale per la tenuta del registro comunale della associazioni di promozione sociale.