Taglio di rami e di alberi nelle proprietà private e prossimi alla linea ferroviaria

E’ stata pubblicata al n. 586/2022 dell’Albo Pretorio  l’ordinanza sindacale n. 126/2022 che intende scongiurare situazioni di pericolo per la circolazione dei treni.

In applicazione dell’ art. 52 del DPR n.753 dell’11/07/1980, tutti i proprietari di terreni a confine con le linee ferroviarie sono invitati al rispetto scrupoloso delle disposizioni in base alle quali:

lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale…”

Per effetto di tale norma, le distanze da osservare dalla linea ferroviaria per le essenze arboree ed arbustive sono quelle di seguito indicate:

Tipologia di vegetazione Altezza della vegetazione Distanza minima dalla prima rotaia
alberi Maggiore di 4 metri Altezza max. Pianta + 2 metri
arbusti ed alberi Tra 1,5 e 4 metri 6 metri
siepi Inferiore a 1,5 metri 5 metri

Qui il testo completo dell’ordinanza.

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