Contributo per morosità incolpevole – anno 2016

MODALITA’ DI RICHIESTA
E’ aperto il bando – anno 2016 –  per la raccolta delle domande di contributi a valere sul Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli.
Per morosità incolpevole si intende la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare.
La perdita o la consiste riduzione della capacità reddituale  possono essere dovute ad una delle seguenti cause:

  • perdita del lavoro per licenziamento;
  • accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell’orario di lavoro;
  • cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;
  • mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;
  • cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore  o da perdita di avviamento in misura consistente;
  • malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleomedesimo o la necessità dell’impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.

Il richiedente deve dimostrare la perdita o la consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare, dovuta ad una delle cause sopra elencate, che si siano prodotte da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda e tuttora perduranti.
I beneficiari verranno individuati tra le seguenti categorie di persone:
a) inquilini nei cui confronti sia stato emesso provvedimento di rilascio esecutivo per morosità incolpevole, che sottoscrivano con il proprietario dell’alloggio un nuovo contratto a canone concordato;
b) inquilini la cui ridotta capacità economica non consenta il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione. In tal caso il Comune prevede le modalità per assicurare che il contributo sia versato contestualmente alla consegna dell’immobile;
c) inquilini, ai fini del ristoro, anche parziale, del proprietario dell’alloggio, che dimostrino la disponibilità di quest’ultimo a consentire il differimento dell’esecuzione del provvedimento di rilascio dell’immobile, di almeno 6 mesi.

Possono presentare richiesta di contributo gli inquilini morosi incolpevoli residenti nel Comune di Rubiera che alla data della presentazione della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di un paese dell’Unione Europea ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all’Unione Europea, di un regolare titolo di soggiorno. Nel caso di permesso di soggiorno scaduto è ammissibile la domanda di contributo qualora sia stata fatta domanda di rinnovo. Il Comune, prima della liquidazione del contributo, procederà ad accertare l’avvenuto rinnovo da parte della Questura;
b) essere destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità incolpevole, con citazione per la convalida da parte del Tribunale;
c) titolarità di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo situata nel Comune di Rubiera, regolarmente registrato (sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9) ed oggetto della procedura di rilascio e nella quale risieda da almeno un anno;
d) non essere titolare (requisito richiesto a tutti i componenti del nucleo familiare) di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nella Provincia di Reggio Emilia di altro immobile adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare;
e) valore ISE, sulla base dei redditi 2014 del nucleo familiare, non superiore ad Euro 35.000,00;
f) valore ISEE, sulla base dei redditi 2014 del nucleo familiare, non superiore ad Euro non superiore ad euro 26.000,00.

Costituisce criterio preferenziale per la concessione del contributo la presenza all’interno del nucleo familiare di almeno un componente che sia:
a) ultrasettantenne;
b) minore;
c) con invalidità accertata per almeno il 74% (da documentare mediante certificazione rilasciata dagli Organi competenti);
d) in carico, da almeno 6 mesi alla data di presentazione della domanda, ai servizi sociali o alle competenti aziende sanitarie locali per l’attuazione di un progetto assistenziale individuale.

La domanda, da compilarsi su apposito modulo scaricabile da questa pagina,  deve essere presentata a partire dal 2 maggio 2016 e sino al 30 settembre 2016
Nel caso in cui non siano presentate domande entro la data di scadenza indicata, il bando rimarrà aperto fino al 31/10/2016.

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
Alla domanda, compilata esclusivamente sul modulo scaricabile da questa pagina,  devono essere allegati i seguenti documenti in base alle diverse tipologie:

  • Documentazione comprovante lo stato di moroso incolpevole
  • Copia del contratto di locazione con estremi della regolare registrazione
  • Copia dell’atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione di convalida
  • Per la tipologia di cui all’art. 2, lettera a) del bando): impegno scritto del proprietario a sottoscrivere nuovo contratto di locazione a canone concordato.
  • Per la tipologia di cui all’art. 2, lettera b) del bando): dichiarazione scritta del richiedente di aver individuato un alloggio per la locazione ad uso abitativo nel Comune di Rubiera e di aver preso accordi verbali con il proprietario dell’alloggio, per il quale si richiede contributo per il pagamento del deposito cauzionale.
  • Per la tipologia di cui all’art. 2, lettera c) del bando): impegno scritto del locatore a differire di almeno 6 mesi dell’esecuzione del provvedimento di rilascio dell’immobile;
  • Documentazione attestante l’invalidità accertata per almeno il 74% (per accedere al criterio preferenziale di cui all’art. 4), lettera c) del Bando);
  • Fotocopia di regolare titolo di soggiorno e della eventuale  richiesta di rinnovo per i cittadini di Stato non appartenente all’Unione Europea ;

NORMATIVA
D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla Legge 28 ottobre 2013, n. 124.
Delibera G.R. n. 1279/2014
Delibera G.C. n. 72 del 19 aprile 2016