Richiesta residenza cittadino extracomunitario

Modalità di richiesta 
Il cittadino straniero extracomunitario che ha la propria dimora abituale nel Comune di Rubiera può chiedere l’iscrizione all’anagrafe della popolazione residente per sé e per gli altri componenti il nucleo familiare.

Le dichiarazioni anagrafiche devono essere compilate su apposito modulo (scaricabile nelle singole pagine sotto indicate) e possono essere presentate nei seguenti modi  a tutela della salute:

Se inviate tramite mail o fax si chiede di telefonare al n. 0522 622249

La modalità mail/PEC consentita ad una delle seguenti condizioni:
a) che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
b) che la dichiarazione sia trasmessa tramite la casella di posta elettronica certificata (PEC) del dichiarante;
c) che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d’identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.

Il modulo è unico per tutti i componenti il nucleo familiare.

Per la compilazione del modulo occorre:

  • documento d’identità in corso di validità;
  • patente di guida e  libretto di circolazione del veicolo posseduto (se immatricolato in Italia);
  • codice fiscale

Il decreto legge 28 marzo 2014, n. 47,prevede, all’art. 5, che “chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo non può chiedere la residenza né l’allacciamento a pubblici servizi in relazione all’immobile medesimo e gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge”

Nel caso in cui chi chiede la residenza non sia in possesso di un titolo autonomo per l’occupazione dell’immobile (rogito di proprietà, contratto d’affitto, di comodato d’uso gratuito, alloggio di edilizia popolare) occorre presentare la dichiarazione in cui il proprietario afferma di essere a conoscenza della dichiarazione di residenza

Documentazione da allegare
Alla dichiarazione anagrafica occorre obbligatoriamente allegare:
1. copia documento d’identità del richiedente;
2. copia documento d’identità delle altre persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente.

CITTADINO IN POSSESSO DI TITOLO DI SOGGIORNO (valido o in corso di rinnovo) 
1) copia del passaporto o carta d’identità in corso di validità
2) copia del permesso o carta di soggiorno valido o scaduto –  se scaduto è indispensabile la ricevuta della richiesta di rinnovo del titolo di soggiorno

CITTADINO IN ATTESA DEL RILASCIO DEL PRIMO PERMESSO DI SOGGIORNO PER LAVORO SUBORDINATO
1) copia del passaporto
2) copia del contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico per l’immigrazione
3) ricevuta rilasciata dall’ufficio postale attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di permesso di soggiorno
4) domanda di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata allo Sportello Unico

CITTADINO IN ATTESA DEL RILASCIO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO PER RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE
1) copia del passaporto o documento equipollente in corso di validità
2) ricevuta rilasciata dall’ufficio postale attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di permesso;
3) fotocopia non autenticata del nulla osta rilasciato dallo Sportello unico

Allegati facoltativi
Lo straniero che si iscrive per la prima volta nell’anagrafe di un comune italiano deve esibire i certificati di nascita e comprovanti lo stato civile (matrimonio, divorzio, vedovanza) relativi a se stesso e a ciascun componente della famiglia, rilasciati dalla competente autorità dello stato di provenienza su modello internazionale, o muniti di traduzione italiana ufficiale e legalizzati.

N.B.
La mancata compilazione dei campi obbligatori comporta il non accoglimento della domanda.
Il modulo deve essere sottoscritto da tutte le  persone maggiorenni che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente.

Tempi di risposta 
La registrazione verrà effettuata nei due giorni lavorativi successivi alla presentazione della dichiarazione anagrafica, fermo restando la decorrenza degli effetti giuridici dalla data di presentazione.

Accertamento dei requisiti
Entro 45 giorni dalla dichiarazione avviene il  controllo dei requisiti per il cambio di residenza.  Nel caso di esito negativo l’interessato riceverà apposita comunicazione ed entro 10 giorni può presentare per iscritto le proprie osservazioni.
La mancanza dei requisiti definitivamente accertata e comunicata all’interessato comporta il ripristino della  posizione anagrafica precedente e la  segnalazione all’autorità giudiziaria. Se invece entro i 45 giorni l’interessato non riceve nessuna comunicazione quanto dichiarato si considera conforme, in applicazione del principio del  silenzio- assenso.

Riferimenti normativi
Decreto legge 9 febbraio 2012 n. 5 convertito in legge 4 aprile 2012 n. 35.