Voto elettori temporaneamente all’estero

In occasione dei Referendum  indetti per domenica 12 giugno 2022, gli elettori italiani, che per motivi di lavoro studio o cure mediche, si trovino temporaneamente all’estero, per un periodo minimo di almeno tre mesi, nel quale ricade la data di svolgimento dei Referendum, nonché i familiari con loro conviventi (che si trovino all’estero per un periodo temporaneo non definito), potranno esercitare il diritto di voto per corrispondenza (art. 4-bis, c. 1, L. 459 del 27/12/2001), ricevendo il plico elettorale contenente la scheda per il voto all’indirizzo di temporanea dimora all’estero.

Per esercitare il proprio diritto di voto per corrispondenza, tali elettori, iscritti nelle liste elettorali del Comune di Rubiera, dovranno far pervenire all’Ufficio Elettorale del Comune di Rubiera l’opzione di voto per corrispondenza entro mercoledì 11 maggio 2022 redatta preferibilmente utilizzando l’apposito modulo in carta libera con le seguenti modalità.

La dichiarazione di opzione voto, obbligatoriamente corredata di copia di documento d’identità valido, deve contenere l’indirizzo postale estero completo cui andrà inviato il plico elettorale, l’indicazione dell’Ufficio consolare competente per territorio e una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti per l’ammissione al voto per corrispondenza (ovvero che ci si trova, per motivi di lavoro, studio o cure mediche, per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento delle consultazioni in un Paese estero in cui non si è anagraficamente residenti, oppure che si è familiare convivente di un cittadino che si trova nelle predette condizioni).

È richiesta la presenza dell’elettore all’estero per un periodo minimo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della consultazione. La domanda si intende validamente prodotta nel caso in cui l’elettore dichiara tale circostanza anche se non si trova già all’estero al momento in cui effettua la domanda purchè il periodo previsto e dichiarato di temporanea residenza comprenda la data stabilita per la votazione.

Non è possibile il voto per corrispondenza per coloro che si trovino negli stati con cui l’Italia non intrattiene relazioni diplomatiche o nei quali la situazione politica o sociale non garantisca la segretezza della corrispondenza e nessun pregiudizio per chi vota (legge 27/12/2001 n. 459 art.20, comma 1-bis, come modificata dalla legge 06/05/2015 n.52). L’elenco degli stati in cui non si può votare per corrispondenza ai sensi del comma 1-bis dell’art. 20 suddetto, verrà pubblicato non appena sarà trasmesso dal Ministero dell’Interno.

Tale limitazione è esclusa per gli elettori rientranti nelle categorie di cui alla legge 27/12/2001 n. 459 art 4-bis, comma 5 (forze armate e forze di polizia temporaneamente all’estero per missioni internazionali) e comma 6 (dipendenti di ruolo dello stato in servizio all’estero e le persone con essi conviventi). Per tali elettori si rinvia all’intesa del 4/12/2015 tra Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, il Ministero dell’Interno ed il Ministero della Difesa che disciplina la relativa procedura.