In base al Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 Disposizioni urgenti per la crescita, l’equita’ e il consolidamento dei conti pubblici (GU n.284 del 6-12-2011 – Suppl. Ordinario n. 251 ), il così detto “Decreto Salva Italia” le attività commerciali alimentari e non alimentari e di somministrazione alimenti e bevande possono essere svolte senza limiti e prescrizioni circa il rispetto degli orari di apertura e chiusura feriale, domenicale e festiva.
Rimane in vigore l’obbligo da parte dell’esercente di rendere noto al pubblico l’orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante cartello o altro idoneo mezzo di informazione;
Eventuali modifiche degli orari di vendita debbono essere rese note al pubblico nello stesso modo con un anticipo di almeno tre giorni.
Rimangoni in vigore le ordinanze n. 170 del 30 dicembre 2008 e l’ordinanza n. 12 del 9 febbario 2011 per le parti non modificate dalla legge di cui sopra.