IMU 2018

Con la legge di Bilancio 2018 non sono state introdotte novità in materia di IMU-TASI, pertanto resta in vigore tutto quanto precedentemente stabilito. Il Comune di Rubiera ha confermato per l’anno 2018 le aliquote deliberate per l’anno 2017.
Aliquote IMU anno 2018  (confermate rispetto all’anno 2017):

  • aliquota di base pari allo 1,06 per cento, da applicarsi a tutte le fattispecie di immobili, ad esclusione di quelli di cui ai successivi punti;
  • aliquota pari allo 0,6 per cento per l’abitazione principale (solo categorie catastali A/1, A/8 e A/9);
  • aliquota pari allo 0,98 per cento per le abitazioni e relative pertinenze, concesse in locazione a persone fisiche a titolo di abitazione principale, con contratto stipulato ai sensi del comma 3 dell’art.2 della Legge 09/12/98, n.431 (“contratti concordati”) o con contratto stipulato ad un canone inferiore a quello dei contratti concordati;
  • aliquota pari allo 0,98 per cento per le abitazioni e relative pertinenze, concesse in comodato gratuito a parenti entro il primo grado (figli, genitori) che vi dimorino abitualmente e vi risultino residenti anagraficamente;
  • aliquota pari allo 0,98 per cento per i fabbricati ad uso produttivo e commerciale appartenenti esclusivamente alle categorie catastali C/1 e C/3 e al gruppo catastale D, ad eccezione degli immobili classificati nella categoria catastale D/5 ai quali si applica l’aliquota ordinaria;
  • aliquota pari allo 0,76 per cento per le abitazioni e relative pertinenze messe a disposizione (in affitto o comodato) all’”Agenzia per l’Affitto” di Acer di Reggio Emilia per la successiva locazione e per il caso di immobili ad uso abitativo (e relative pertinenze) che i soggetti passivi d’imposta, metteranno a disposizione (in affitto o in comodato gratuito) del comune perché li dia successivamente in locazione.

Detrazione per abitazione principale (categorie A/1, A/8 e A/9):
Dall’imposta annua dovuta per l’abitazione principale e relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200, rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione. La detrazione per abitazione principale è ripartita in parti uguali tra i soggetti proprietari che l’abitano.

Presupposto d’imposta
Possesso di immobili (fabbricati, aree fabbricabili, terreni agricoli) a qualsiasi uso destinati.

Chi deve pagare
Proprietari di immobili (fabbricati, terreni agricoli, aree edificabili) o titolari del diritto di usufrutto, uso,abitazione, enfiteusi, superficie, locatari di contratti di leasing di beni immobili, concessionari di aree demaniali, anche se non residenti in Italia. Sono esclusi i possessori di nuda proprietà e gli affittuari di immobili.

L’IMU non e’ piu’ dovuta per le seguenti fattispecie:
Abitazione principale e pertinenze, purchè l’abitazione principale non sia catastalmente classificata nelle categorie A/1, A/8 e A/9. Per abitazione principale si intende l’immobile iscritto o iscrivibile nel Catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Si considerano assimilate all’abitazione principale le pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una pertinenza per ciascuna categoria;
– Abitazione e relative pertinenze, purchè non locata, posseduta da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente;
– Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
– Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali (DM Infrastrutture 22/04/2008);
– Casa coniugale e relative pertinenze assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (ai soli fini dell’applicazione dell’I.M.U., l’assegnazione della casa coniugale al coniuge si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione);
– Unico immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate ed alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalla Forza di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
– Unico immobile posseduto dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locato o dato in comodato d’uso;
– Fabbricati rurali ad uso strumentale;
– Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale condizione purchè non siano, in ogni caso, locati. Ai fini dell’applicazione di tale beneficio il contribuente deve presentare, a pena di decadenza, entro il 30/6 dell’anno successivo apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione della dichiarazione IMU, con la quale attesta il possesso dei requisiti ed indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica;
– Terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli iscritti agli elenchi della previdenza agricola.

Agevolazioni IMU

  • agevolazioni contratti di locazione a canone concordato di cui alla L. n. 431/1998: Oltre all’aliquota agevolata del 9.8 per mille già in vigore, dal 2016 viene riconosciuta una riduzione dell’imposta del 25%. Chi rientra nell’agevolazione di cui sopra deve presentare entro il 31 dicembre dell’anno di stipula del contratto l’apposito modulo con il quale dichiara di possedere i requisiti per l’applicazione dell’aliquota agevolata. Se non intervengono cessazioni/subentri nel contratto di locazione, non è necessario ripresentare ogni anno la predetta modulistica.
  • agevolazioni contratti di comodato genitori-figli: Si conferma l’aliquota agevolata del 9.8 per mille vigente. Inoltre dall’anno 2016 viene riconosciuto un abbattimento della base imponibile del 50% se si verificano determinate condizioni restrittive imposte dalla norma: “per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell’applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all’articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23” (Art. 1, c. 10 Legge di stabilita n. 208/2015)”;

Quota statale
A decorrere dall’anno 2013 è riservato allo Stato il gettito dell’IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel Gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76. Se il comune, per questi fabbricati, delibera un’aliquota maggiore rispetto allo 0,76, la differenza di gettito corrispondente rimane al Comune. Al Comune spetta, altresì, il gettito derivante da tutte le altre categorie di immobili.

Calcolo dell’IMU
L’imposta si determina applicando alla base imponibile l’aliquota corrispondente. Per determinare la base imponibile si vedano i paragrafi successivi. Periodo di imposta: L’imposta è dovuta proporzionalmente alla quota ed ai mesi di possesso (il mese durante il quale il periodo di possesso si è protratto per almeno 15 giorni si computa per intero).

Fabbricati non abitazione principale
Per giungere al Valore imponibile occorre moltiplicare la Rendita catastale (R.C.) per i seguenti moltiplicatori:

  • 160 se si tratta di fabbricati classificati nei gruppi catastali A (esclusi gli A/10), e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7;
  • 140 se si tratta di fabbricati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
  •  80 se si tratta di fabbricati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
  • 65 se si tratta di fabbricati nel gruppo catastale D (esclusi i D/5);
  • 55 se si tratta di fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

Le rendite da utilizzare sono quelle risultanti in Catasto al 1° gennaio 2018.La rendita catastale deve essere rivalutata del 5%.

Terreni agricoli
Per giungere al Valore imponibile occorre moltiplicare il Reddito dominicale (R.D.) risultante in Catasto al 1° gennaio dell’anno di imposizione rivalutato del 25%, per il seguente moltiplicatore: 135.

Aree fabbricabili
Il Valore imponibile ICI per le aree edificabili è dato dal valore venale in comune commercio al 1 gennaio dell’anno di imposizione. Il Comune, ogni anno, delibera i valori di riferimento delle aree site nel territorio comunale.

IMU abitazione principale (solo per le categorie A/1, A/8 e A/9)
L’IMU si applica all’abitazione principale e relative pertinenze solo per le abitazioni censite nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Per abitazione principale si intende l’immobile nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Per pertinenze si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate. La determinazione della Base imponibile è la stessa dei fabbricati non abitazione principale. La rendita catastale (R.C.) deve essere rivalutata del 5%. Per giungere al Valore imponibile occorre moltiplicare la R.C. per il moltiplicatore 160.
Dall’imposta annua dovuta per l’abitazione principale e relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200, rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione. La detrazione per abitazione principale è ripartita in parti uguali tra i soggetti proprietari che l’abitano.

Fabbricati di interesse storico e fabbricati inagibili
Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’articolo 10 del Codice dei Beni culturali (D.Lgs n.42/2004) la base imponibile è ridotta del 50%. Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni, la base imponibile è ridotta del 50%. L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’Ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n.445.

Modalita’ di pagamento
L’IMU si versa con le seguenti modalità:
1° rata, pari al 50% dell’imposta annua dovuta entro il 16 giugno (per effetto delle giornate festive e prefestive il termine diventa il 18 giugno).
2° rata, in cui si versa l’intero importo dovuto per l’anno 2018 al netto dell’acconto versato a giugno, entro il 16 dicembre 2018 ( per effetto della festività il termine diventa il 17 dicembre).
N.B. Nel Comune di Rubiera il contribuente è esentato dal versamento di importi di imposta annua uguale o inferiore ad € 10,00.Il versamento dell’IMU dovrà essere effettuato esclusivamente con modello F24 secondo le disposizioni di cui all’art.17 del D. Lgs n.241/1997, o con bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17.Per la compilazione del modello F24 il Codice catastale del Comune di Rubiera è H628.
Di seguito si riportano i codici tributo per il pagamento dell’IMU tramite modello F24.
Codici tributo per il pagamento dell’IMU con il modello F24
(Risoluzioni Agenzia delle Entrate n. 35/E del 12/04/2012 e n.33/E del 21/05/2013 )

Tipologia immobili Codice IMU quota Comune Codice IMU quota Stato
Abitazione principale (categorie catastali A/1, A/8 e A/9) 3912
Terreni agricoli 3914
Aree fabbricabili 3916
Altri fabbricati (esclusi fabbricati D) 3918
Immobili Gruppo catastale D (Quota Stato corrispondente all’aliquota dello 0,76) 3925
Immobili Gruppo catastale D (Quota Comune corrispondente all’aliquota eccedente lo 0,76) 3930

 

Per la determinazione e relativo versamento dell’IMU è disponibile sul sito del comune un software di calcolo che offre la possibilità di determinare, inserendo nel programma le rendite catastali degli immobili posseduti e la quota di possesso, l’imposta dovuta e di stampare il relativo modello F24.

Dichiarazioni di variazione
I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30/6 dell’anno successivo a quello in cui ha avuto inizio il possesso degli immobili o sono intervenute variazioni che rilevano ai fini della determinazione dell’I.M.U.. L’obbligo dichiarativo sarà soddisfatto utilizzando il modello approvato con decreto ministeriale che disciplina i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione stessa.

Link utili
Regolamento IMU