IMU 2020

A seguito delle misure di prevenzione sanitarie adottate in ambito Nazionale a causa del Covid-19, si precisa che:
tutte le autocertificazioni volte a richiedere agevolazioni IMU (es. canoni concordati, comodato gratuito), dichiarazioni di inizio/variazione ecc. relative alla Tariffa rifiuti e qualsiasi altra documentazione da presentare all’Ufficio Tributi, che non richieda espressamente la necessità di presentarsi fisicamente c/o l’Ufficio, devono essere inviate via e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica:

SCADENZA RATA A SALDO I.M.U. (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) ANNO 2020:
Entro il 16 dicembre 2020 deve essere versata la rata a saldo dell’IMU dovuta per l’anno 2020, tenuto conto delle esenzioni al pagamento della stessa (di seguito illustrate*-**), introdotte nel corso dell’anno 2020 a seguito dell’emanazione di diversi provvedimenti normativi conseguenti all’epidemia da COVID-19.
Il versamento della rata a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote deliberate, per l’anno 2020, con atto di Consiglio Comunale n. 04 del 27/07/2020.
A SEGUITO DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 LA SECONDA RATA DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) – ANNUALITA’ 2020 – NON E’ DOVUTA PER LE ATTIVITA’ ECONOMICHE E PRODUTTIVE RIENTRANTI NELLE SEGUENTI CATEGORIE:
* SETTORI DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO:
Ai sensi dell’art. 177 del Decreto Legge n. 34/2020 (“decreto rilancio”), convertito nella Legge 77/2020 ed ai sensi dell’art. 78 del Decreto Legge 104/2020 (“decreto agosto”), per gli effetti connessi all’emergenza sanitaria da Covid 2019, sono esentati dal pagamento della prima e della seconda rata relativa all’anno 2020:
a) gli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché gli immobili degli stabilimenti termali;
b) gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze e gli immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
c) gli immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni.

Sono altresì esentati dal pagamento della sola seconda rata dell’anno 2020 gli immobili di categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici e teatrali e le unità destinate a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

** ATTIVITÀ DI CUI ALL’ALLEGATO 1 DEL D.L. 137/2020 “DECRETO RISTORI” (PISCINE, PALESTRE, IMPIANTI SPORTIVI, RISTORANTI, BAR, GELATERIE E PASTICCERIE, ECC):
Ai sensi dell’art. 9 del D.L. 137 del 28/10/2020, in considerazione degli effetti connessi all’emergenza epidemiologica da Covid-19, per l’anno 2020 non è dovuta la 2° rata dell’IMU per gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività indicate nella tabella di cui all’allegato 1 del decreto stesso (sostituito dalla tabella di cui all’allegato 1 D.L. n. 149/2020), a condizione che i proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

NUOVA IMU
Dal 1 gennaio 2020 il quadro normativo dei tributi locali è profondamente mutato.
La Legge 27 dicembre 2019, n.160, Legge di Bilancio 2020, ha abrogato a decorrere dall’anno 2020 l’Imposta unica comunale (IUC) di cui all’art.1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n.147, fatta eccezione delle disposizioni relative alla Tassa sui rifiuti (TARI).
Questo comporta l’abrogazione dal 2020 del Tributo sui servizi indivisibili, TASI.
L’Imposta Municipale Propria (Nuova IMU) è disciplinata dalle disposizioni della Legge n.160 sopra citata ai commi da 739 a 783.
Sostanzialmente ricalca la vecchia disciplina IMU con alcune modifiche.
Il presupposto dell’imposta è sempre il possesso di immobili, con la precisazione che il possesso dell’abitazione principale o assimilata non costituisce presupposto dell’imposta, salvo che si tratti delle unità abitative (“di lusso”) classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9. Il possessore dell’abitazione principale continua, quindi, a non pagare l’IMU come nella vecchia disciplina, intendendo per abitazione principale l’immobile nel quale il possessore ed i componenti del nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, includendo le pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna categoria.
Tra le novità:
– si considera ora assimilata all’abitazione principale la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli a seguito di provvedimento del giudice (prima il riferimento era al coniuge);
– non viene riproposta l’esenzione IMU per gli Aire (residenti all’estero);
– la scadenza della dichiarazione IMU viene riportata al 30 giugno;

ALIQUOTE IMU ANNO 2020 :

Il Comune di Rubiera, con Deliberazione n. 4 del 27/02/2020, ha confermato per la quasi totalità delle fattispecie le aliquote vigenti per l’anno 2019 ad eccezione dell’aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D.

a. aliquota pari allo 0,6 per cento per l’abitazione principale di categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (nella misura massima di un’ unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7);

b. aliquota pari allo 0,1 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art.9, comma 3-bis, del Decreto Legge 30 dicembre 1993, n.557, convertito con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 1994, n.133;

c. aliquota pari allo 0,25 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano, in ogni caso locati;

d. aliquota pari allo 0,98 per cento* per le abitazioni e relative pertinenze (nella misura massima di un’ unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7), locate a canone concordato sulla base di accordi territoriali ai sensi della Legge 09/12/98, n. 431 (“contratti concordati”);

e. aliquota pari allo 0,98 per cento per le abitazioni e relative pertinenze, (nella misura massima di un’ unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7) concesse in comodato gratuito a parenti entro il primo grado (figli, genitori) che vi dimorino abitualmente e vi risultino residenti anagraficamente;

f. aliquota pari allo 0,76 per cento per le abitazioni e relative pertinenze messe a disposizione (in affitto o comodato) dell’“Agenzia per l’Affitto” di Acer di Reggio Emilia per la successiva locazione e per il caso di immobili ad uso abitativo e relative pertinenze (nella misura massima di un’ unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7) che i soggetti passivi d’imposta, metteranno a disposizione (in affitto o in comodato gratuito) del comune perché li dia successivamente in locazione;

g. aliquota pari allo 0,98 per cento per i fabbricati appartenenti alle categorie catastali C/1 e C/3;

h. aliquota pari allo 1,06 per cento per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

i. aliquota ordinaria pari allo 1,06 per cento, da applicarsi a tutte le fattispecie di immobili, ad esclusione di quelli di cui alle precedenti lettere a),b), c), d), e), f) e g);

* Si precisa che a partire dall’anno 2020 il Comune di Rubiera applica l’aliquota dello 0,98 per cento per le abitazioni e relative pertinenze, locate a canone concordato, sulla base di accordi territoriali ai sensi della Legge 09/12/98, n. 431 (“contratti concordati”), indipendentemente dalla residenza anagrafica del locatario.
E’ pertanto prevista un’unica modulistica per i contratti di locazione “concordati”, da presentare all’Ufficio Tributi del comune, entro il 31/12 dell’anno in cui è stato stipulato il contratto.