IMU 2021

IMU-IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA- ANNO 2021

L’Imposta Municipale Propria (Nuova IMU) è disciplinata dalle disposizioni della Legge n.160/2019 ai commi da 739 a 783.

Il presupposto dell’imposta è il possesso di immobili, con la precisazione che il possesso dell’abitazione principale o assimilata non costituisce presupposto dell’imposta, salvo che si tratti delle unità abitative (di lusso) classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.
L’articolo 1, comma 740, della legge n. 160/2019 dispone infatti che il possesso dell’abitazione principale o assimilata, secondo la definizione data dalla norma medesima (comma 741), non è sottoposta a tassazione. Si ricorda che l’abitazione principale ai fini IMU è quella, e solo quella, nella quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente includendo le pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna categoria.
TRA LE NOVITA’:
La prima riguarda le agevolazioni per i soggetti che più hanno subito gli effetti delle misure di contenimento imposte per fronteggiare l’epidemia Covid-19, alle quali si rimanda ad una pagina dedicata “Agevolazioni IMU”;
La seconda è relativa alla introduzione, di una forma di agevolazione rivolta ai pensionati residenti all’estero:
Il comma 48 dell’articolo 1 della L. 178/2020 prevede infatti una riduzione I.M.U. per i titolari di pensioni maturate all’estero. Dal 1 gennaio 2021, l’I.M.U. dovuta sull’unica unità immobiliare non locata o concessa in comodato, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da soggetti non qui residenti e titolari di pensione maturata con Stati per i quali è presente una Convenzione contro le doppie imposizioni siglata con l’Italia, viene applicata una riduzione pari alla metà dell’I.M.U. dovuta.

ALIQUOTE IMU ANNO 2021 :

Il Comune di Rubiera, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 05 del 26/02/2021, ha confermato le aliquote vigenti per l’anno 2020.

a) aliquota pari allo 0,6 per cento per l’abitazione principale di categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (nella misura massima di un’ unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7);
b) aliquota pari allo 0,1 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art.9, comma 3-bis, del Decreto Legge 30 dicembre 1993, n.557, convertito con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 1994, n.133;
c) aliquota pari allo 0,25 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano, in ogni caso locati;
d) aliquota pari allo 0,98 per cento* per le abitazioni e relative pertinenze (nella misura massima di una unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7), locate a canone concordato sulla base di accordi territoriali ai sensi della Legge 09/12/98, n. 431 (“contratti concordati”);
e) aliquota pari allo 0,98 per cento per le abitazioni e relative pertinenze, (nella misura massima di una unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7) concesse in comodato gratuito a parenti entro il primo grado (figli, genitori) che vi dimorino abitualmente e vi risultino residenti anagraficamente;
f) aliquota pari allo 0,76 per cento per le abitazioni e relative pertinenze messe a disposizione (in affitto o comodato) dell’“Agenzia per l’Affitto” di Acer di Reggio Emilia per la successiva locazione e per il caso di immobili ad uso abitativo e relative pertinenze (nella misura massima di un’ unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7) che i soggetti passivi d’imposta, metteranno a disposizione (in affitto o in comodato gratuito) del comune perché li dia successivamente in locazione;
g) aliquota pari allo 0,98 per cento per i fabbricati appartenenti alle categorie catastali C/1 e C/3;
h) aliquota pari allo 1,06 per cento per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;
i) aliquota di base pari allo 1,06 per cento, da applicarsi a tutte le fattispecie di immobili, ad esclusione di quelli di cui alle precedenti lettere a),b), c), d), e), f ) e g);

* Si precisa che a decorrere dall’anno 2020 il Comune di Rubiera riconosce l’agevolazione dell’aliquota dello 0,98 per cento per le abitazioni e relative pertinenze, locate a canone concordato, sulla base di accordi territoriali ai sensi della Legge 09/12/98, n. 431 (“contratti concordati”), indipendentemente dal requisito della residenza anagrafica del locatario. La modulistica predisposta per questa fattispecie è da presentare all’Ufficio Tributi del Comune, entro il 31/12 dell’anno in cui è stato stipulato il contratto.

SCADENZE:
Per l’anno 2021 sono previste due rate le cui scadenze sono così stabilite:
PRIMA RATA IN ACCONTO: 16 GIUGNO 2021
SECONDA RATA A SALDO: 16 DICEMBRE 2021
Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in un’unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno 2021
Per il 2020, primo anno di applicazione della nuova I.M.U., il comma 762 della legge 160/2019 (legge di Bilancio 2020) prevedeva che la rata di acconto fosse pari alla metà di quanto versato a titolo di Imu e Tasi per l’anno 2019. Dal 2021 la rata di acconto è pari all’imposta dovuta per il primo semestre, sempre calcolata facendo riferimento alle aliquote dell’anno precedente. Il saldo è calcolato con riferimento agli immobili posseduti nel secondo semestre dell’anno in corso e include il conguaglio anche sulla prima rata per tener conto delle aliquote deliberate nell’anno.
Si ricorda infine che chi non versa l’imposta entro le scadenze previste, può regolarizzare la propria posizione avvalendosi del cosiddetto “ravvedimento operoso”.

DICHIARAZIONE (vedi pagina dedicata “Dichiarazione Variazione I.M.U.):

Per le variazioni intervenute nel 2020 è possibile presentare la dichiarazione entro il 30 giugno 2021.
La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta.

Ufficio Tributi
Via Emilia Est n. 5.
Orario ricevimento pubblico: dal lunedì al sabato, previo appuntamento, telefonando ai seguenti numeri:
Tel. 0522.622267-622268.
E-mail:
Responsabile: Responsabile Settore Programmazione economica e Partecipazioni.

Ufficio URP
Piazza Garibaldi n.3/b
Orario: dal lunedì al sabato 8.30 – 13.00
Martedì e Venerdì pomeriggio 15.00 – 18.00
Tel.: 0522 622209 – 622202
Fax: 0522 621396
E-mail:
Responsabile: Responsabile Settore Affari generali ed istituzionali