IMU 2023

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
I.M.U. – ANNUALITA’ 2023

A decorrere dal 1° gennaio 2020 l’Imposta Municipale Propria (Nuova IMU) è disciplinata dalle disposizioni della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, ai commi da 739 a 783, così come modificate ed integrate dalle successive Leggi di Stabilità 2021 e 2022, oltre agli effetti della Sentenza Costituzionale n. 209/2022.
Il comma 738 della suddetta normativa ha, tra l’altro, disposto l’abolizione della TASI a far tempo dal 01/01/2020, pertanto le fattispecie immobiliari (beni merce e fabbricati rurali strumentali) che sino al 31/12/2019 erano gravate da TASI, dal 2020 sono sottoposte a tassazione IMU.

Il presupposto dell’imposta è il possesso di immobili, con la precisazione che il possesso dell’abitazione principale o assimilata non costituisce presupposto dell’imposta, salvo che si tratti delle unità abitative (di lusso) classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

TRA LE NOVITA’ 2023:

– ESONERO DAL PAGAMENTO IMU PER GLI IMMOBILI OCCUPATI ABUSIVAMENTE.
Con l’art.1, c. 81, della legge di Bilancio 2023 viene aggiunta, all’art. 1, c. 759, della L. 160/2019, concernente i casi di esenzione dall’imposta municipale propria, la lettera “g-bis” che prevede l’esonero dal pagamento dell’IMU per gli immobili occupati abusivamente. Deve trattarsi di immobili per i quali i legittimi possessori non hanno la disponibilità e quindi non possono utilizzarli. Per ottenere il beneficio fiscale è richiesto che il proprietario o il titolare di altro diritto di godimento presenti una denuncia per violazione di domicilio, per occupazione di terreni ed edifici, o comunque una denuncia penale all’autorità giudiziaria per occupazione abusiva. Il soggetto passivo, inoltre, deve comunicare al Comune competente il possesso dei requisiti per fruire dell’agevolazione
NUOVA DEFINIZIONE DEL CONCETTO DI ABITAZIONE PRINCIPALE AI FINI DELL’ESCLUSIONE DALLA TASSAZIONE IMU – L’articolo 1, comma 740, della legge n. 160/2019 dispone che il possesso dell’abitazione principale o assimilata, secondo la definizione data dalla norma medesima (comma 741), non è sottoposta a tassazione. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 209/2022, ha ritenuto costituzionalmente illegittime alcune parti del testo normativo che qualifica l’abitazione principale ai fini IMU (art. 1, comma 741, lettera b), l. n. 160/2019), pertanto, a seguito dell’intervento della Consulta, la nuova definizione di abitazione principale è la seguente: per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. L’intervento della Corte Costituzionale ha comportato anche la conseguente illegittimità costituzionale dell’integrazione alla definizione di abitazione principale IMU operata dall’art. 5-decies, d.l. n. 146/2021, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 215/2021. L’affermarsi di questo principio ha  dirette conseguenze sul riconoscimento dell’esenzione dell’abitazione principale per i coniugi  che abbiano residenza ed effettiva dimora in abitazioni distinte sia all’interno dello stesso Comune che in località diverse. Si deve ovviamente trattare di residenza e dimora  effettiva e non fittizia, quali presupposti  alla base di un principio non automatico, che dovrà essere provato dal contribuente e che sarà soggetto a puntuale verifica da parte dell’Ufficio Tributi Comunale, in quanto facilmente suscettibile di elusione.

CHI E’ TENUTO AL PAGAMENTO:
L’imposta è dovuta dal proprietario di immobili, ovvero dal titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie; dal concessionario di aree demaniali e dal locatario per gli immobili concessi in locazione finanziaria.
Il contribuente è tenuto sia al pagamento dell’imposta sia, in alcuni casi, alla presentazione della dichiarazione.
Per usufruire delle aliquote agevolate previste dal Comune il contribuente deve invece presentare una dichiarazione per le agevolazioni utilizzando il modello predisposto dall’Ufficio Tributi.
Le norme prevedono una vasta casistica di esenzioni/non applicazione/agevolazioni e riduzioni del tributo in presenza di determinati requisiti e con la previsione  di specifici adempimenti dichiarativi.

FABBRICATI ESCLUSI DA TASSAZIONE IMU:
AI SENSI dell’art 1 , commi 740 e 741, lett.b) e lett.c) della Legge di Stabilità 2020 (L.n. 160/2019) e successive modificazioni:
– Gli immobili adibiti ad abitazione principale, secondo la definizione vigente a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 209/2022, iscritti nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7 e relative pertinenze. L’esenzione si applica anche alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo;
– Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
– I fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definito dal Decreto del Ministro delle infrastrutture del 22.4.2008 (G.U. n. 146/2008);
– La casa familiare, e relative pertinenze, assegnata al genitore affidatario dei figli a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
– L’immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente delle Forze armate e di polizia ad ordinamento militare e ad ordinamento civile, del personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
– Per i Fabbricati Merce, ossia i fabbricati destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono ESENTI dall’IMU. Rimane ovviamente a carico dei proprietari di tali immobili l’obbligo della dichiarazione a pena di decadenza, da presentare, al fine di poter beneficiare dell’esenzione, entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo a quello nel quale i fabbricati hanno assunto tale natura. Tale esenzione decorre dal 01/01/2022.
AI SENSI dell’art. 11, c. 1, del Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.), approvato con Deliberazione di C.C. n. 32 del 29 giugno 2020:
L’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Allo stesso regime dell’abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze, limitatamente ad una unità classificata in ciascuna delle categorie C/2, C/6 e C/7, anche se accatastata unitamente all’abitazione

RIDUZIONI DELLA BASE IMPONIBILE:
La legge n. 160/2019 dispone, in alcuni casi, la riduzione della base imponibile qualora sussistano particolari condizioni riguardanti l’immobile oggetto di tassazione:
Fabbricati di interesse storico o artistico:
Rientrano nell’agevolazione i soli fabbricati assoggettati al vincolo di interesse storico o artistico di cui all’articolo 10 del D. Lgs. n. 42/2004, per tali immobili l’articolo 1, comma 747, lettera a), legge n. 160/2019, dispone la riduzione del 50% della base imponibile.
Fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati:
Per tale fattispecie l’articolo 1, comma 747, lettera b), legge n. 160/2019, dispone la riduzione del 50% della base imponibile se sono soddisfatti alcuni particolari requisiti integrati dal Regolamento comunale IMU.
Alloggi concessi in comodato d’uso gratuito ad un parente entro il primo grado:
Per tale fattispecie l’articolo 1, comma 747, lettera c), legge n. 160/2019, dispone la riduzione del 50% della base imponibile se sono soddisfatti alcuni particolari requisiti. Maggiori informazioni sono esposte nell’apposita scheda.
Le riduzioni sopra indicate sono cumulabili tra loro solo ove siano rispettati più requisiti per godere delle rispettive riduzioni.

RIDUZIONI DELL’IMPOSTA:
AI SENSI dell’art. 1, comma 760, L. n. 160/2019:
– Per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla Legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal Comune, è ridotta al 75 per cento.
E’ necessario presentare la comunicazione predisposta per il riconoscimento dell’aliquota I.M.U. agevolata deliberata dal Comune entro il 31/12 dell’anno in cui è stato stipulato il contratto.

AI SENSI dell’Art. 1, comma 743, della L. 30 dicembre 2021, n. 234:
– Per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o concessa in comodato, posseduta in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata con Stati per i quali è presente una Convenzione contro le doppie imposizioni siglata con l’Italia, la riduzione dell’imposta torna ad essere pari al 50 per cento (solo per il 2022 era stata portata al 62,5%).

ESENZIONI:
AI SENSI dell’art. 1, comma 758, L. n. 160/2019:
– I terreni agricoli, di cui all’art. 1, comma 741, let. e) della L. 160/2019, posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del D. Lgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all’art 1, comma 3, del D. Lgs 99/2004, indipendentemente dalla loro ubicazione. Ai sensi dell’articolo 78-bis, commi 1, 2 e 3 del decreto-legge n. 104/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126/2020, le agevolazioni sono state estese ai soci delle società agricole minori, ai coadiuvanti agricoli e ai pensionati dell’agricoltura, qualora sussistano particolari requisiti;
AI SENSI dell’art. 1, comma 759, L. n. 160/2019:
– Gli immobili di cui all’articolo 1, comma 759, lettere dalla a) alla g), legge n. 160/2019 per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte;
AI SENSI dell’art. 1, comma 751, L. n. 160/2019:
– A decorrere dal 1° gennaio 2022 i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
AI SENSI del Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.), approvato con Deliberazione di C.C. n. 32 del 29 giugno 2020, sono esentate dal pagamento dell’I.M.U. le seguenti fattispecie:
Art. 9, c. 1: gli immobili concessi in comodato gratuito al Comune, esclusivamente per l’esercizio degli scopi istituzionali dell’Ente. L’esenzione per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.
L’esenzione è subordinata alla presentazione di una comunicazione al Comune da presentarsi entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si verificano i presupposti per l’esenzione;
Art. 10, c. 1: gli immobili posseduti dalle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS). L’esenzione è concessa su richiesta sottoscritta dal Rappresentante Legale dell’organizzazione e corredata da certificazione attestante l’iscrizione all’anagrafe unica delle ONLUS istituita presso il Ministero delle Finanze . Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato né a sgravio di quanto iscritto a ruolo;

ALIQUOTE IMU ANNO 2023:
Il Comune di Rubiera, con Delibera di Consiglio Comunale n. 05 del 31/01/2023, ha deliberato le seguenti aliquote:

a) aliquota pari allo 0,6 per cento per l’abitazione principale di categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (nella misura massima di un’ unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7);
b) aliquota pari allo 0,1 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art.9, comma 3-bis, del Decreto Legge 30 dicembre 1993, n.557, convertito con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 1994, n.133;
c) aliquota pari allo 0,98 per cento* per le abitazioni e relative pertinenze (nella misura massima di una unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7), locate a canone concordato sulla base di accordi territoriali ai sensi della Legge 09/12/98, n. 431 (“contratti concordati”);
d) aliquota pari allo 0,98 per cento per le abitazioni e relative pertinenze, (nella misura massima di una unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7) concesse in comodato gratuito a parenti entro il primo grado (figli, genitori) che vi dimorino abitualmente e vi risultino residenti anagraficamente;
e) aliquota pari allo 0,76 per cento per le abitazioni e relative pertinenze messe a disposizione (in affitto o comodato) dell’“Agenzia per l’Affitto” di Acer di Reggio Emilia per la successiva locazione e per il caso di immobili ad uso abitativo e relative pertinenze (nella misura massima di un’ unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7) che i soggetti passivi d’imposta, metteranno a disposizione (in affitto o in comodato gratuito) del comune perché li dia successivamente in locazione;
f) aliquota pari allo 0,98 per cento per i fabbricati appartenenti alle categorie catastali C/1 e C/3;
g) aliquota pari allo 1,06 per cento per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;
h) aliquota di base pari allo 1,06 per cento, da applicarsi a tutte le fattispecie di immobili, ad esclusione di quelli di cui alle precedenti lettere a),b), c), d), e), f );

* Si precisa che a decorrere dall’anno 2020 il Comune di Rubiera riconosce l’agevolazione dell’aliquota dello 0,98 per cento per le abitazioni e relative pertinenze, locate a canone concordato, sulla base di accordi territoriali ai sensi della Legge 09/12/98, n. 431 (“contratti concordati”), indipendentemente dal requisito della residenza anagrafica del locatario. La modulistica predisposta per questa fattispecie è da presentare all’Ufficio Tributi del Comune, entro il 31/12 dell’anno in cui è stato stipulato il contratto.

COME SI CALCOLA:
L’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso.
Nel caso sia intervenuta una variazione incidente sull’ammontare dell’imposta, il mese è computato per intero se la situazione antecedente o successiva alla variazione si è protratta per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all’acquirente e l’imposta del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.

COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI:
Fabbricati:
Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell’articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:
– 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
– 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
– 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 e A/10;
– 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
– 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
Terreni Agricoli (comma 746, ultimo periodo, della Legge n. 160/2019):
Per i terreni agricoli, che non rientrano in esenzione nonché per quelli non coltivati, il valore imponibile è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25%, un moltiplicatore pari a 135.

Aree Fabbricabili (comma 746 della Legge n. 160/2019):
Per le Aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione o a far data dall’adozione degli strumenti urbanistici (generali e/o attuativi) avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno se necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

QUANDO SI PAGA:
Per l’anno 2023 sono previste due rate le cui scadenze sono così stabilite:
– PRIMA RATA A TITOLO DI ACCONTO: ENTRO IL 16 GIUGNO 2023
– SECONDA RATA A SALDO: ENTRO IL 18 DICEMBRE 2023
Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in un’unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno 2023.
Il versamento della rata in acconto è pari all’imposta dovuta per il primo semestre, applicando le aliquote e la detrazione dell’anno precedente, con la possibilità di utilizzare quelle stabilite dal Comune per l’anno in corso se già deliberate dal Comune.
Il versamento della rata a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote deliberate nell’anno dal Comune e con riferimento ad eventuali variazioni che in corso d’anno hanno interessato gli immobili posseduti (mesi di possesso, quota di possesso).
Solo per i soggetti definiti dall’articolo 1, comma 759, lettera g), legge n. 160/2019 (cd. Enti non Commerciali) il versamento dell’imposta dovuta è effettuato in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50% dell’imposta complessivamente corrisposta per l’anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell’anno in corso, e l’ultima, a conguaglio dell’imposta complessivamente dovuta, entro il 16 giugno dell’anno prossimo.

RAVVEDIMENTO OPEROSO:
Chi non ha provveduto a versare l’imposta entro le scadenze previste, può regolarizzare la propria posizione avvalendosi del cosiddetto “ravvedimento operoso” seguendo le istruzioni riportate nell’apposita scheda.

COME SI PAGA:
Il versamento deve essere effettuato tramite modello F24 indicando il Codice Catastale del Comune di Rubiera che è H628 e utilizzando i seguenti codici tributo:
– 3912: IMU abitazione principale (solo per versamenti relativi a categorie catastali A/1-A/8-A/9 e relative pertinenze;
– 3913: IMU fabbricati rurali ad uso strumentale (solo fabbricati iscritti in categoria D/10 o provvisti di apposita annotazione di ruralità);
– 3914: IMU terreni agricoli;
– 3916: IMU aree fabbricabili;
– 3918: IMU altri fabbricati (escluse categorie catastali D);
– 3925: IMU immobili gruppo catastale D (produttivi, esclusi D/10 e beni merce appartenenti al gruppo catastale D) quota Stato aliquota fino al 7,6 per mille;
– 3930: IMU immobili gruppo catastale D (produttivi, esclusi D/10 e beni merce appartenenti al gruppo catastale D) quota Comune aliquota eccedente il 7,6 per mille;
– 3939: IMU fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita purché non locati (sono compresi anche i fabbricati che appartengono al gruppo catastale D e rientrano nella definizione di bene merce);
ATTENZIONE: a partire dall’anno d’imposta 2022 l’articolo 1, comma 751, legge n. 160/2019, dispone l’esenzione dall’IMU per tale tipologia di fabbricati; il codice tributo va, pertanto, utilizzato nell’eventualità debbano effettuarsi versamenti di regolarizzazione (ravvedimento operoso) per le annualità antecedenti il 2022.

VERSAMENTO MINIMO:
Sulla base dell’art. 39 del vigente Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali (modificato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 31 del 29/06/2020) non sono dovuti versamenti per somme inferiori a euro 12,00 di imposta annua.

DICHIARAZIONE (vedi pagina dedicata “Dichiarazione I.M.U.”):
I soggetti passivi tenuti a presentare la dichiarazione IMU devono adempiere a tale obbligo entro il 30 Giugno dell’anno successivo a quello in cui sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’I.M.U. (comma 769, Legge 160/2019), pertanto le variazioni intervenute nel corso del corrente anno d’imposta dovranno essere dichiarate entro il termine del 30 giugno dell’anno prossimo.
Si evidenzia che a seguito dell’emanazione del Decreto Milleproroghe, approvato dal Consiglio dei Ministri, (art.3, c. 1, D.L. 198/2022), il termine per la presentazione della dichiarazione IMU 2021, rispetto alla scadenza già fissata al 31 dicembre 2022 dal Decreto Semplificazioni n. 73/2022, è differito al 30 giugno 2023. La proroga è contenuta nel comma 4 dell’articolo 35 del suddetto decreto, riguarda esclusivamente la dichiarazione IMU 2021, e ha impatto immediato perché il termine ordinario è il 30 giugno.
Da quanto sopra riportato, emerge che entro la data del 30/06/2023 dovranno essere presentate le dichiarazioni IMU, se dovute, relative agli anni d’imposta 2021 e 2022.
La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta.

CONTATTI:
Ufficio Tributi
Via Emilia Est n. 5.
Orario ricevimento pubblico: dal lunedì al venerdì, previo appuntamento, telefonando ai seguenti numeri:
Tel. 0522.622268-622267.
E-mail:
Sito Internet: www.comune.rubiera.re.it
Responsabile: Responsabile Settore Programmazione economica e Partecipazioni.

Ufficio URP
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Orario: dal lunedì al sabato 8.30 – 13.00
Martedì pomeriggio 15.30 – 17.30
Tel.: 0522 622209 – 622202
E-mail:
Responsabile: Responsabile Settore Affari generali ed istituzionali