TASI 2016
NOVITÀ:
Per effetto dell’art. 1 c. 14 della Legge di Stabilità n. 208 del 2015, a decorrere dall’annualità 2016 è esclusa dall’applicazione della TASI, l’abitazione principale e fattispecie equiparate. Per abitazione principale si intende quella nella quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Si considerano assimilate all’abitazione principale le pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una pertinenza per ciascuna categoria (le pertinenze non assimilate sono soggette al pagamento dell’IMU);
Fattispecie equiparate all’abitazione principale cui non si applica la TASI :
- unità immobiliare, purché non locata, comprese le relative pertinenze posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente.;
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica
- alloggio adibito a casa coniugale e relative pertinenze (una per categoria catastale C/2,C/6 e C/7), assegnato al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- fabbricati e relative pertinenze (una per categoria catastale C/2,C/6 e C/7), di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22 aprile 2008, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalla Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
DAL 2016 LA TASI SI APPLICA SOLO A:
- fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30.12.1993, n. 557 convertito nella Legge n.133/1994 e previsti dal comma 8 dell’art. 13 del Decreto Legge n. 201/2011 e successive modificazioni. Rientrano in questa fattispecie gli immobili accatastati nella categoria che ne indica la ruralità (es: D/10, A/6) oppure i fabbricati che possiedono l’apposita annotazione catastale a seguito dell’attestazione dei requisiti di ruralità;
- fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
ALIQUOTE TASI 2016 (CONFERMATE RISPETTO AL 2015):
FATTISPECIE Fabbricati rurali ad uso strumentale dell’attività agricola Fabbricati costruiti e destinati dalle imprese costruttrici alla vendita (“Immobili merce”)
ALIQUOTA 1,0 2,5
COME SI PAGA:
Devono versare il TASI i proprietari o detentori a qualsiasi titolo di fabbricati che rientrano nelle due casistiche sopra riportate. In caso di pluralità di possessori o detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria. Nel caso di pluralità di possessori il tributo viene complessivamente determinato tenendo conto delle quote di possesso di ciascun titolare del bene medesimo.
Qualora il fabbricato sia affittato, il tributo dovrà essere ripartito con le seguenti percentuali:
- 90% in capo al proprietario;
- 10% in capo all’affittuario.
BASE IMPONIBILE:
La base imponibile ai sensi del comma 675 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 è quella prevista per l’applicazione dell’IMU ed è pertanto costituita dal valore dell’immobile determinato applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento, gli stessi moltiplicatori IMU individuati per le categorie catastali dei fabbricati assoggettati alla TASI.
MODALITÀ DI VERSAMENTO:
Il versamento del tributo TASI dovrà essere effettuato esclusivamente con modello F24 secondo le disposizioni di cui all’art.17 del D. Lgs n.241/1997, o con bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17.
Per la compilazione del modello F24 il Codice catastale del Comune di Rubiera è H628.
Codici tributo Tipologia immobile
3959 Fabbricati rurali strumentali
3961 Altri fabbricati (da utilizzare per il pagamento della TASI relativa agli immobili merce delle imprese di costruzione)
TERMINI DI VERSAMENTO:
Acconto entro il 16 giugno
Saldo entro il 16 dicembre
Il contribuente è esentato dal versamento di importi di imposta annua TASI inferiore ad € 12,00.
E’ possibile versare il tributo in un’unica soluzione, entro il 16 giugno.
Per la determinazione e relativo versamento della TASI in relazione alle fattispecie soggette (rurali strumentali ed immobili merce) sarà disponibile sul sito del comune un software di calcolo che offre la possibilità di determinare, inserendo nel programma le rendite catastali degli immobili posseduti e la quota di possesso, l’imposta dovuta e di stampare il relativo modello F24.
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