Carta d’identità

 

MODALITA’ DI RICHIESTA
La carta d’identità cartacea  rilasciata dal Comune di Rubiera fino all’8 gennaio 2018 è valida per 10 anni.
La C.I. può essere valida per l’espatrio nei paesi europei e del bacino mediterraneo.
Il documento è valido per l’espatrio alle seguenti condizioni:
a) per i minorenni occorre l’assenso dei genitori o di chi esercita la potestà genitoriale Se uno dei genitori non firma l’assenso occorre l’autorizzazione del Giudice Tutelare;
b) per i maggiorenni la dichiarazione di non trovarsi nelle particolari condizioni che per legge impediscono il rilascio del passaporto.
Per gli stranieri residenti la C.I. non può essere valida per l’espatrio e deve essere allegata al permesso di soggiorno.
Nei rapporti con la pubblica amministrazione la C.I. è sostitutiva di tutti i certificati che contengono le informazioni in essa riportate come nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e cittadinanza.
Assenso donazione organi
Le recenti modifiche legislative (art. 3, comma 8-bis del decreto legge 30 dic. 2009, n. 194 convertito con modifiche dalle legge 26 febbraio 2010, n. 25) consentono l’indicazione nella carta d’identità del consenso ovvero del diniego della persona cui si riferisce a donare i propri organi in caso di morte.
In accordo con AIDO Rubiera – Reggio Emilia, dal mese di gennaio 2014 è partito un progetto in base al quale è possibile indicare nella Carta d’Identità la manifestazione della propria volontà circa la donazione degli organi e trasmettere tale decisione al sistema informatico del Centro Nazionale Trapianti (SIT).
Da gennaio 2015 il Comune di Rubiera è collegato a tutti gli effetti al Centro nazionale trapianti ed è quindi possibile, al momento del rilascio della carta d’identità presso l’ufficio Anagrafe, dichiarare la propria volontà o meno riguardo l’iscrizione al registro nazionale trapianti.
Tale risultato giunge al termine della campagna d’informazione che il Comune di Rubiera ha attivato  per mettere al corrente i cittadini di questa possibilità.
La scelta effettuata da ogni singolo non comporta l’apposizione di alcuna specifica dicitura sul documento di identità. L’ufficio Anagrafe provvederà ad inviare apposita comunicazione, in via telematica, al Centro nazionale trapianti.
La scelta espressa non è irrevocabile. Se si cambia idea, anche molto tempo dopo aver fatto la carta d’identità, lo si deve comunicare all’ufficio Anagrafe che provvederà ad inviare al Centro nazionale trapianti la nuova volontà del cittadino in modo tale che sia sempre conosciuta l’informazione più aggiornata.

 

Validità decennale della carta d’identità
(art. 31 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112). La norma in oggetto ha portato la validità della carta d’identità da cinque a dieci anni, stabilendo che tale nuovo termine si applica a tutte le  carte d’identità in corso di validità alla data di entrata in vigore del decreto.
Di conseguenza tutte le carte d’identità rilasciate dal 26 giugno 2003 in poi sono automaticamente valide per dieci anni, il cittadino dovrà solamente recarsi presso l’Ufficio Anagrafe per l’apposizione di un timbro che attesti la nuova data di scadenza.
L’art. 7 del Decreto legge 9 feb. 2012 n. 5 stabilisce che i documenti d’identità rilasciati o rinnovati hanno validità fino alla data corrispondente al giorno e mese di nascita del titolare immediatamente successiva alla scadenza che sarebbe altrimenti prevista per il documento.

RINNOVO 
Il rinnovo può essere richiesto a decorrere dal 180° giorno precedente la scadenza.

COSTO
Il rilascio di carta d’identità cartacea nei casi tassativamente imposti è soggetto ad un diritto fisso di € 5.00

 

Riferimenti normativi
R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 3

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