Autocertificazione

AUTOCERTIFICAZIONE
In base all’art. 43 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi non possono chiedere ai cittadini:

  • i certificati in tutti i casi in cui si può fare l’autocertificazione
  • i documenti che esse stesse sono tenute a certificare o che comunque sono in loro possesso.

In questo caso è il diretto interessato che certifica su apposito modulo o su carta libera ciò che normalmente è contenuto nei certificati o negli atti rilasciati dagli uffici pubblici. L’autocertificazione deve essere sottoscritta dall’interessato e la firma non deve essere autenticata; inoltre non deve essere necessariamente apposta in presenza del funzionario incaricato a ricevere la dichiarazione.

Cosa si può autocertificare:

  • data e luogo di nascita;
  • residenza;
  • cittadinanza;
  • godimento dei diritti civili e politici;
  • stato di celibe, nubile, coniugato/a, già coniugato;
  • stato di vedovo/a;
  • stato di famiglia;
  • esistenza in vita;
  • nascita del figlio;
  • decesso del coniuge, dell’ascendente o discendente;
  • iscrizioni in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
  • appartenenza ad ordini professionali;
  • titolo di studio;
  • esami sostenuti;
  • qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
  • situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
  • assolvimento di specifici obblighi contributivi con l’indicazione dell’ammontare corrisposto;
  • possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell’archivio dell’anagrafe tributaria;
  • stato di disoccupazione;
  • qualità di pensionato o categoria di pensione;
  • qualità di studente;
  • qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore o simili;
  • iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
  • tutte le situazioni relative all’adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
  • di non avere mai riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
  • di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
  • qualità di vivenza a carico;
  • tutti i dati a diretta conoscenza dell’interessato contenuti nei registri dello stato civile;
  • di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non avere presentato domanda di concordato.

Cosa non si può autocertificare
I certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti non possono essere sostituiti da altro documento, salve diverse disposizioni della normativa di settore. L’autocertificazione non può essere utilizzata per presentare documenti all’autorità giudiziaria.

Dove è possibile presentarla
L’autocertificazione è utilizzabile nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni, con gli enti fornitori di servizi di pubblica utilità e con i privati che vi consentano.
Per Pubblica Amministrazione si intendono: Comuni, Aziende, USL, Regione, Province, Scuole Pubbliche ed Università, Camere di Commercio, INPS, INAIL ecc.
Per privati si intendono singoli soggetti oppure imprese, assicurazioni, banche, datori di lavoro privati ecc.

Cosa fare se l’Ente richiedente non accetta l’autocertificazione
Il funzionario che rifiuta l’autocertificazione nonostante ci siano tutti i presupposti per poterla accogliere, incorre nelle sanzioni previste dal codice penale. In caso di rifiuto il cittadino dovrà accertare chi è il responsabile del procedimento e richiedere per iscritto i motivi del mancato accoglimento. Entro 30 giorni deve essere fornita risposta scritta sulle motivazioni del rifiuto.

False dichiarazioni
Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 D.P.R. 445/2000).

Validità dell’autocertificazione
L’autocertificazione ha la stessa validità temporale del certificato che sostituisce. I certificati che attestano stati e fatti non soggetti a modifiche (nascita, morte, titolo di studio) hanno validità illimitata. I restanti certificati hanno validità sei mesi.

Dichiarazioni presentate da cittadini stranieri
Per le dichiarazioni presentate da cittadini dell’Unione Europea si applicano le stesse modalità previste per i cittadini italiani. I cittadini extracomunitari normalmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente agli stati, alle qualità personali, e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi o nei regolamenti concernenti la disciplina dell’immigrazione e la condizione dello straniero.

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