TASI

Dall’anno 2020 il Tributo sui Servizi Indivisibili TASI viene abolito:
la Legge 27 dicembre 2019, n.160, Legge di Bilancio 2020, ha infatti abrogato, a decorrere dall’anno 2020, l’Imposta unica comunale (IUC) di cui all’art.1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n.147, fatta eccezione per le disposizioni relative alla Tassa sui rifiuti (TARI), unificando di fatto IMU e TASI.
Si precisa, pertanto, che i fabbricati rurali ad uso strumentale all’attività agricola ed i fabbricati costruiti e destinati dalle imprese costruttrici alla vendita, fino al 2019 soggetti alla TASI, sono dal 2020 soggetti all’ IMU con le medesime aliquote.
Vedi aliquote IMU alla pagina dedicata.

DAL 2016 AL 2019 LA TASI SI APPLICA SOLO A:
fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30.12.1993, n. 557 convertito nella Legge n.133/1994 e previsti dal comma 8 dell’art. 13 del Decreto Legge n. 201/2011 e successive modificazioni. Rientrano in questa fattispecie gli immobili accatastati nella categoria che ne indica la ruralità (es: D/10, A/6) oppure i fabbricati che possiedono l’apposita annotazione catastale a seguito dell’attestazione dei requisiti di ruralità;
fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.