Descrizione
Con Ordinanza n .38 del 30 aprile 2026 tutti i ai possessori, a qualsiasi titolo, di terreni coltivati o tenuti a pascolo o incolti, adiacenti alle linee ferroviarie, hanno l'obbligo di tenere sgombri i terreni fino a 20 metri dal confine ferroviario da materiale combustibile (come balle di fieno, erbe secche, sterpaglie, ecc.) e di circoscrivere il fondo coltivato, appena mietuto, mediante una striscia di terreno, solcato dall’aratro e larga non meno di 5 metri, che dovrà essere costantemente tenuta priva di seccume vegetale.
Devono inoltre verificare ed eliminare i fattori di pericolo per caduta alberi e pericolo di incendio e loro propagazione, come descritto dagli artt. 52, 55 e 56 del DPR 753/1980, entro 20 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio del Comune , al fine di scongiurare situazioni di pericolo per la circolazione dei treni, e di rispettare le distanze minime di sicurezza previste dal DPR 753/1980 per alberi, siepi, piante e altro
materiale combustibile rispeto al binario ferroviario.
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Ultimo aggiornamento: 7 maggio 2026, 12:21