Liberiamo l’aria: le limitazioni della circolazione e le misure a Rubiera

Dal 1° ottobre 2023 sono in vigore le limitazioni alla circolazione in aree di Rubiera  per il miglioramento  della qualità dell’aria ai sensi del PAIR (Piano Aria Integrato Regionale).

Con Ordinanza n. 158 del 30 settembre 2023 , revocata e sostituita dall’Ordinanza n. 40 del 25 marzo 2024 del Sindaco è disposto:

  1. nel periodo dal 1° ottobre 2023 al 30 aprile 2024, dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 18.30, il divieto di circolazione, nei tratti stradali elencati al punto 7, dei seguenti veicoli privati:
  • veicoli alimentati a benzina Euro 0, Euro 1 ed Euro 2, non conformi alla Direttiva 98/69/A CE e successive o alla Direttiva 94/12/CE e successive
  • veicoli alimentati a GPL/benzina o metano/benzina Euro 0 ed Euro 1, non conformi alla Direttiva 91/542/CEE St e successive o alla Direttiva 94/12/CE e successive
  • veicolo Diesel Euro 0, Euro 1,Euro 2, Euro 3 ed Euro 4 non conformi alla Direttiva 2005/55/CE 82 e successive o alla direttiva 99/96 fase III oppure Riga B2 o C e successive
  • ciclomotori e motocicli Euro 0, Euro 1 non conformi alla Direttiva 97/24/CE Cap. 5 fase II e successive o alla Direttiva 2002/51 fase A

2. dal 1° ottobre 2023 al 30 aprile 2024 in tutte le domeniche (domeniche ecologiche) valgono i divieti di circolazione, di cui al precedente punto 1, anche per i veicoli in cui è attivo il Move In

3. il divieto di circolazione è sospeso, salvo l’attuazione delle misure emergenziali, nelle seguenti giornate: 1° novembre, 24 novembre (San Prospero) , 8, 25 e 26 dicembre, 1° gennaio 2024, lunedì 1° aprile (lunedì dell’Angelo), giovedì 25 aprile e e inoltre nelle domeniche  del 29 ottobre, 5 novembre, 10-17-24 e 31 dicembre, 7 gennaio e 31 marzo (Pasqua)

4. in tutto il territorio comunale:

4.1 nel periodo dal 1° ottobre 2023 al 30 aprile 2024 è vietato utilizzare, nelle unità immobiliari comunque                                classificate (da E1 a E8), in presenza di impianto di riscaldamento alternativo, generatori di calore domestici                        alimentati a biomassa legnosa aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i                  valori previsti almeno per la classe “3 stelle” e focolari aperti o che possono  funzionare aperti

4.2  nel periodo dal 1° ottobre 2023 al 30 aprile 2024 è vietato l’abbruciamento dei residui vegetali ai sensi dell’art.                  82, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152. Sono sempre fatte salve le deroghe a seguito di                    prescrizioni emesse dall’Autorità fitosanitaria.

5.  l’applicazione delle seguenti misure in via strutturale per tutto l’anno:

  • il divieto di installare generatori a biomassa legnosa con classe di prestazione emissiva inferiore alla classe “4 stelle”
  • l’obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore a 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall’allegato X, parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del Decreto legislativo n. 152/200, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato. E’ stabilito altresì l’obbligo per gli utilizzatori di conservare la pertinente documentazione
  • il divieto di installazione e di utilizzo degli impianti per la climatizzazione invernale e/o estiva in spazi di pertinenza dell’organismo edilizio (quali, ad esempio, cantine, vani scale, box, garage e depositi), in spazi di circolazione e collegamenti comuni a più unità immobiliari ( quali ad esempio androni, scale, rampe); è fatto salvo quanto disposto in merito all’art. 24, comma 1, lettera a) delle Norme tecniche di attuazione del PAIR 2020, dal punto 4 del dispositivo della DGR 1523/2020 relativamente alla definizione dei requisiti tecnici degli interventi per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici (cd Ecobonus) stabiliti dall’art. 2 del D.M. 6 agosto 2020.
  • l’obbligo di chiusura delle porte di accesso al pubblico da parte di esercizi commerciali e degli edifici con accesso al pubblico per evitare dispersioni termiche sia nel periodo invernale che in quello estivo. Sono esclusi dall’applicazione della sanzione amministrativa di cui al comma 2,art. 42 della LR 16/2017, gli esercizi commerciali che si avvalgono di dispositivi alternativi alle porta di accesso per l’isolamento termico degli ambienti.

6.   l’adozione delle seguenti misure emergenziali, nel periodo dal 1° ottobre 2023 al 30 aprile 2024, nel caso in cui il bollettino emesso da Arpae nei giorni di controllo (individuati nelle giornate di  lunedì, mercoledì e venerdì) indichi la necessità di attivare le misure emergenziali, nell’ambito del territorio della provincia di Reggio Emilia, a partire dalla giornata seguente all’emissione del bollettino  di Arpae e fino al successivo giorno di controllo incluso ( punto 4):

6.1 nella fascia oraria 8.30 – 18.30 il divieto di circolazione nei tratti stradali elencati al punto 7, dei seguenti veicoli:

  • veicoli alimentati a benzina Euro 0, Euro 1 ed Euro 2, non conformi alla Direttiva 98/69/A CE e successive o alla Direttiva 99/96/A CE e successive
  • veicoli alimentati a GPL/benzina o metano/benzina Euro 0 ed Euro 1, non conformi alla Direttiva 91/542/CEE St e successive o alla Direttiva 94/12/CE e successive
  • veicoli Diesel Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4 ed Euro 5 non conformi al Regolamento 715/2007 e 692/2008 (Euro 6A o Euro 6B)
  • ciclomotori e motocicli Euro 0, Euro 1 non conformi alla Direttiva 97/24/CE Cap. 5 fase II e successive o alla Direttiva 2002/51 fase A

6.2  in tutto il territorio comunale è vietato utilizzare, nelle unità immobiliari comunque classificate (da E1 a E8) in presenza di impianto di riscaldamento alternativo, generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe “4 stelle”

6.3  in tutto il territorio comunale la temperatura degli ambienti di vita riscaldati non deve superare i seguenti valori                 massimi:

– 19° C (+2°C di tolleranza)  negli edifici adibiti a residenza ed assimilabili (E1) a uffici e assimilabili (E2), ad                             attività ricreative e di culto e assimilabili (E4), ad attività commerciali ed assimilabili (E5), ad attività sportive                         (E7)

– 17°C (+2°C di tolleranza) nei luoghi che ospitano attività industriali ed artigianali ed assimilabili (E8). Sono                           esclusi dalle limitazioni di cui al precedente comma ospedali, cliniche e case di cura ed assimilabili (E3), edifici                     adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili (E7)

6.4 annullata

6.5  in tutto il territorio comunale  è vietato lo spandimento di liquami zootecnici. Sono escluse dal presente divieto                   le tecniche di spandimento con interramento immediato dei liquami e con iniezione diretta al suolo. Sono fatte                   salve le deroghe per sopraggiunto limite di stoccaggio, verificate dall’autorità competente per il controllo.

Dell’attivazione di tali misure emergenziali sarà data notizia alla cittadinanza attraverso gli organi d’informazione e pubblici avvisi.

7.0 I tratti stradali del centro abitato del Comune di Rubiera in  si applica il divieto di circolazione di cui al punto precedente della presente Ordinanza sono:

  • via Emilia Est dall’intersezione con piazza XXIV maggio /Piazza Gramsci fino all’intersezione con via Battisti
  • via Cavour, via Libertà, via Andreoli, via Garibaldi, via Trieste, via Boiardo, via Codro, via de Amicis e via Roma
  • via Vittorio Emanuele II
  • SS9 nel tratto denominato via Matteotti, dalla rotatoria con via della Stazione alla rotatoria con via Melato

8.0 Sono esclusi dal divieto di circolazione di cui ai precedenti punti 1, 2, 6.1 i seguenti veicoli:

  • autoveicoli elettrici o ibridi dotati di motore elettrico
  • autoveicoli con almeno tre persone a bordo se omologati per quattro o più posti a sedere oppure con almeno due persone a bordo  se omologati per due o tre posti a sedere (car pooling)
  • autoveicoli immatricolati come autoveicoli per trasporti specifici e autoveicoli per uso speciale, come definiti dall’art. 54 del Codice della Strada e dall’art. 203 del Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice della Strada (vedi punto A, allegato n. 4 alla relazione generale del Piano Aria Integrato Regionale)

9.0 Sono inoltre esclusi dal divieto di circolazione di cui al precedente punto 1 i veicoli interessati dalle limitazioni alla             circolazione che hanno aderito al sistema Move – In, nel rispetto delle caratteristiche del servizio e secondo le                     modalità operative  descritte negli Allegati A, B e C alla deliberazione di Giunta regionale n. 2127 del 5 dicembre                 2022 come disposto dall’Ordinanza Sindacale  prot. n. 19266 del 30 dicembre 2022.

10.0 Altri veicoli

  • veicoli di emergenza e di soccorso, compreso il soccorso stradale e la pubblica sicurezza;
  • veicoli di turnisti e di operatori in servizio di reperibilità muniti di certificazione del datore di lavoro;
  • veicoli appartenenti ad istituti di vigilanza e veicoli utilizzati dagli Ufficiali Giudiziari in servizio;
  • veicoli per trasporto persone immatricolate per trasporto pubblico (taxi, noleggio con conducente con auto e/o autobus, autobus di linea, scuolabus, ecc.);
  • veicoli a servizio di persone invalide provvisti del contrassegno di parcheggio per disabili, ai sensi del D.P.R. 151/2012;
  • veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di malattie gravi (o per visite e trattamenti sanitari programmati) in grado di esibire la relativa certificazione medica e attestato di prenotazione della prestazione sanitaria, nonché per l’assistenza domiciliare di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili.
  • veicoli di paramedici e assistenti domiciliari in servizio di assistenza domiciliare con attestazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata di appartenenza, veicoli di medici/veterinari in visita domiciliare urgente muniti di contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;
  • veicoli adibiti al trasporto di merci deperibili, farmaci e prodotti per uso medico (gas terapeutici, ecc.);
  • veicoli adibiti al trasporto di stampa periodica;
  • veicoli di autoscuole muniti di logo identificativo, durante lo svolgimento delle esercitazioni di guida (almeno due persone a bordo) e, nel caso di motoveicoli, con istruttore che segue, in collegamento radio, su un altro motoveicolo;
  • veicoli di interesse storico e collezionistico, di cui all’art. 60 del Nuovo Codice della Strada, iscritti in uno dei seguenti registri: ASI, StoricoLancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, limitatamente alle manifestazioni organizzate;
  • veicoli utilizzati dai donatori di sangue nella sola giornata del prelievo per il tempo strettamente necessario da/per la struttura adibita al prelievo;
  • veicoli diretti agli istituti scolastici per l’accompagnamento, in entrata ed uscita, degli alunni di asili nido, scuole materne, elementari e medie inferiori, muniti di attestato di frequenza o autocertificazione indicante l’orario di entrata e di uscita, limitatamente ai 30 minuti prima e dopo tale orario;
  • veicoli appartenenti a persone il cui ISEE sia inferiore alla soglia di 19.000 €, non possessori di veicoli esclusi dalle limitazioni, nel limite di un veicolo ogni nucleo familiare, e regolarmente immatricolati e assicurati, e muniti di autocertificazione;
  • carri funebri e veicoli al seguito;
  • veicoli diretti alla revisione purché muniti di documentazione che attesti la prenotazione;
  • veicoli al servizio delle manifestazioni regolarmente autorizzate e veicoli di operatori economici che accedono o escono dai posteggi dei mercati settimanali o delle fiere autorizzate dall’Amministrazione comunale;
  • veicoli a servizio di persone soggiornanti presso le strutture di tipo alberghiero site nelle aree delimitate, esclusivamente per arrivare/partire dalla struttura medesima, dotati di prenotazione, oppure facendo pervenire al Corpo di Polizia Locale, nei dieci giorni successivi, apposita attestazione vistata dalla struttura ricettiva, ovvero copia della fattura in cui risultino intestatario e targa del veicolo rilasciata dalla suddetta struttura, a condizione che la stessa sia situata all’interno del Comune;
  • autocarri di categoria N2 e N3 (autocarri aventi massa massima superiore a 3,5 tonnellate) limitatamente al transito dalla sede operativa dell’impresa titolare del mezzo alla viabilità esclusa dai divieti e viceversa;
  • mezzi di cantiere a servizio della ricostruzione degli edifici danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, limitatamente ai percorsi dalla sede della ditta al cantiere, con attestazione rilasciata dal datore di lavoro o autocertificazione, nel caso di lavoratori autonomi, indicante la sede del cantiere e la natura dell’intervento.

Deroghe già previste dalla normativa nazionale e comunitaria per:

  • veicoli adibiti al servizio postale universale o in possesso di licenza/autorizzazione ministeriale di cui alla direttiva 97/67/CE come modificata dalla direttiva 2002/39/CE (decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 e s.m.i.);
  • veicoli muniti di autorizzazione alla circolazione di prova ai sensi dell’art. 1 del D.P.R. 24 novembre 2001, n. 474