Misure anticrisi: ricalcolo rette dei servizi prescolari

Nell’ Allegato B alla deliberazione di Giunta comunale n. 26 del 1° marzo 2016 è previsto che:
1) in caso di ritiro dal servizio di trasporto scolastico per difficoltà economiche rientranti nelle seguenti casistiche: genitore in cassa integrazione o in mobilità o licenziato, o lavoratore autonomo che abbia cessato l’attività lavorativa, o lavoratore a tempo determinato per il quale vi sia stato il mancato rinnovo del contratto, si procederà al rimborso della quota mensile del servizio (come di seguito specificata) non ancora usufruito, a partire dal mese successivo alla presentazione dell’istanza di ritiro, in forma scritta, presso l’ufficio scuola.
2) la quota fissa della refezione per chi frequenta la classi a tempo pieno della scuola Marco Polo, è pari a 10,37 € in caso di difficoltà economiche del nucleo familiare (difficoltà economiche rientranti nelle seguenti casistiche: un genitore in cassa integrazione o in mobilità o licenziato, o lavoratore autonomo che abbia cessato l’attività lavorativa, o lavoratore a tempo determinato per il quale vi sia stato il mancato rinnovo del contratto).
Per fruire di dette agevolazioni gli interessati possono presentare domanda direttamente all’Ufficio Scuola del Comune presentando la documentazione richiesta a seconda dei casi (vedi modulo). Disposizioni confermate per l’a.s. 2017/2018 con deliberazione di Giunta comunale n. 220 del 27 dicembre 2016,  per l’anno scolastico 18/19 con deliberazione di Giunta comunale n. 172 del 25 novembre 2017  e per l’anno scolastico 2019/20 dalla Delibera di Giunta Comunale n. 169 del 20 novembre 2018.
Per le rette dei servizi di nido e scuola d’infanzia, si ricorda inoltre che, in presenza di un ISEE in corso di validità, può essere calcolato un ISEE corrente, qualora si sia verificata, per almeno uno dei componenti il nucleo familiare, nei 18 mesi precedenti la richiesta della prestazione, una delle seguenti variazioni della situazione lavorativa:
a) lavoratore dipendente a tempo indeterminato per cui sia intervenuta una risoluzione del rapporto di lavoro o una sospensione dell’attività lavorativa o una riduzione della stessa;
b) lavoratori dipendenti a tempo determinato ovvero impiegati con tipologie contrattuali flessibili, che risultino non occupati alla data di presentazione della DSU, e che possano dimostrare di essere stati occupati nelle forme di cui alla presente lettera per almeno 120 giorni nei dodici mesi precedenti la conclusione dell’ultimo rapporto di lavoro;
c) lavoratori autonomi, non occupati alla data di presentazione della DSU, che abbiano cessato la propria attività, dopo aver svolto l’attività medesima in via continuativa per almeno dodici mesi.
L’ISEE corrente può essere calcolato solo in caso di variazioni superiori al 25 per cento dell’indicatore della situazione reddituale corrente, rispetto all’indicatore della situazione reddituale calcolato in via ordinaria.