Convivenze di fatto

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
La Legge n. 76/2016, in vigore dal 5 giugno 2016, prevede la disciplina delle convivenze di fatto (commi 36-65 dell’Art. 1).
Gli interessati possono presentare un’apposita dichiarazione sottoscritta da entrambi, unitamente alla copia dei rispettivi documenti di identità e secondo il modello in allegato.
In caso di invio telematico è necessario che venga rispettata una delle seguenti condizioni:

  • dichiarazione sottoscritta con firma digitale o qualificata e trasmessa a mezzo posta elettronica semplice o pec;
  • dichiarazione recante le firme autografe e copie dei documenti d’identità dei dichiaranti scansionate e trasmesse tramite posta elettronica semplice o pec.

A seguito della dichiarazione resa con le modalità di cui sopra, l’Ufficio Anagrafe procederà a registrare la decorrenza della convivenza di fatto, con decorrenza dalla data di presentazione della dichiarazione stessa.
A conclusione della registrazione si potrà ottenere il rilascio di un certificato attestante la costituzione della convivenza di fatto.
L’Ufficio Anagrafe provvederà in ogni caso ad accertare la sussistenza de requisiti previsti per l’istituzione della convivenza di fatto (assenza impedimenti e stabile convivenza di cui all’art. 36 della Legge n. 76/2016).
Qualora trascorsi 45 giorni dalla presentazione della dichiarazione resa o inviata, lo stesso ufficio Anagrafe non effettui la comunicazione dei requisiti mancanti, ai sensi dell’art. 10-bis della Legge 241/1990, la registrazione della convivenza di fatto si intenderà confermata.

Contratto di convivenza
I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza redatto in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato.
Ai fini dell’opponibilità ai terzi e al rilascio della certificazione anagrafica, il contratto di convivenza deve essere trasmesso dal notaio o dall’avvocato che ha redatto l’atto in forma pubblica o che ha autenticato le sottoscrizioni dei conviventi di fatto al comune di residenza di questi ultimi entro dieci giorni.
Il contratto di convivenza si risolve per:
a) accordo delle parti;
b) recesso unilaterale;
c) matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona;
d) morte di uno dei contraenti.
La risoluzione del contratto di convivenza deve essere comunicata dal notaio o dall’avvocato all’ufficiale d’anagrafe ai fini dell’aggiornamento della registrazione anagrafica.

Cessazione della convivenza di fatto
La convivenza di fatto può estinguersi per:
a) matrimonio / unione civile tra i conviventi o con altre persone;
b) decesso di un convivente;
c) cessazione della coabitazione (dichiarata dalle parti o accertata d’ufficio);
d) cessazione del legame affettivo a seguito di dichiarazione di uno o di entrambi i conviventi,

DOCUMENTAZIONE OCCORRENTE

  • documento di identità dei dichiaranti non scaduto;
  • dichiarazione di convivenza o
  • dichiarazione di cessazione