Separazioni e divorzi

A partire dall’11 dicembre 2014 in alternativa alle procedure giudiziali previste dal codice civile in caso di separazione e dalla legge 898/1970 in caso di divorzio, è possibile per i coniugi, che intendano separarsi o divorziare consensualmente, negoziare tra di loro un accordo con l’assistenza di almeno un legale per parte o se sussistono determinate condizioni sottoscrivere tra di loro un accordo di separazione o di divorzio innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile.
Sia l’accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita da avvocati, sia l’accordo sottoscritto innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile sono equiparati ai provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

Separazioni e divorzi con l’assistenza dell’avvocato
L’articolo 6 del d.l. 132/2014 prevede la convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte per le soluzioni consensuali di separazione personale, di divorzio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
A seguito dell’entrata in vigore della  legge sul Divorzio breve (Legge 6 maggio 2015, n. 55,  pubblicata in Gazzetta Ufficiale 11 maggio 2015, n. 107 ), i presupposti per la proposizione della domanda di divorzio diventano 12 mesi ininterrotti di separazione personale dei coniugi per separazioni giudiziali, sei mesi per separazioni consensuali.
L’accordo deve essere munito di nulla osta rilasciato dalla Procura della Repubblica:
– in assenza di figli;
– in assenza di figli minori;
– in presenza di figlio maggiorenne autosufficiente non portatore di handicap grave;
L’accordo deve essere munito di un’autorizzazione rilasciata dalla Procura della Repubblica (previa valutazione dell’interesse dei figli):
– in presenza di figli minori;
– di figli maggiorenni portatori di handicap grave;
– di figli maggiorenni non autosufficienti;

Almeno uno degli avvocati, una volta ottenuto il nulla osta o l’autorizzazione da parte del P.M. dovrà trasmettere l’accordo entro 10 giorni al comune di:
– celebrazione del matrimonio in forma civile;
– celebrazione del matrimonio in forma religiosa;
– trascrizione del matrimonio celebrato all’estero (da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero).
Potrà essere inoltrato da entrambi gli avvocati un unico accordo munito del prescritto nulla osta o autorizzazione da parte del P.M. utilizzando allo scopo il modello in allegato

L’accordo da inoltrare al Comune di Rubiera potrà essere presentato dall’avvocato di persona,  via fax, per posta o via PEC a:

Separazioni e divorzi innanzi all’Ufficiale di Stato Civile
L’articolo 12 del d.l. 132/2014 prevede, a decorrere dall’11/12/2014, la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio.
L’assistenza degli avvocati difensori è facoltativa.
Competente a ricevere l’accordo è il Comune di:
– celebrazione del matrimonio in forma civile;
– celebrazione del matrimonio in forma religiosa;
– trascrizione del matrimonio celebrato all’estero (da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero);
– residenza di uno dei coniugi.

Condizioni per la sottoscrizione dell’accordo
Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando:

  • NON vi siano figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti
  • Saranno considerati unicamente i figli comuni dei coniugi richiedenti.

Inoltre
L’accordo non potrà contenere patti di trasferimento patrimoniale (es. uso della casa coniugale, l’assegno di mantenimento, ovvero qualunque utilità economica tra i coniugi dichiaranti).
Nell’accordo verrà unicamente indicato che si perviene alla separazione ovvero al divorzio.
In seguito all’entrata in vigore della legge 6 maggio 2015 n. 55, dal 26 maggio 2015 i termini di separazione per pervenire al divorzio saranno ridotti a sei mesi nel caso di separazione consensuale, ad un anno  nel caso di separazione giudiziale.

Le fasi dell’accordo:

  1. prenotazione di appuntamento all’ufficio stato civile  previa presentazione  della dichiarazione sostitutiva di certificazione  sottoscritta individualmente da ognuno dei coniugi (vedi allegati);
  2. il giorno dell’appuntamento entrambi i coniugi si dovranno presentare innanzi all’Ufficiale di Stato Civile e sottoscriveranno l’accordo di separazione o di divorzio
  3. l’Ufficiale dello Stato Civile deciderà poi con i coniugi una data per un nuovo appuntamento (da fissare oltre i 30 giorni dalla firma dell’accordo);
  4. nel giorno prestabilito entrambi i coniugi si dovranno ripresentare innanzi all’Ufficiale di Stato Civile per confermare o meno l’accordo sottoscritto;

La conferma dell’accordo farà decorrere gli effetti della separazione o divorzio dalla data della sua prima sottoscrizione;
La mancata comparizione equivarrà a mancata conferma dell’accordo.

Costi:
16 € di diritti di segreteria da pagare presso l’Ufficio Anagrafe il giorno stesso dell’appuntamento. E’ consentito il pagamento in contanti o con Carta di Credito/Bancomat.

Riferimenti normativi:
– legge 1° dicembre 1970, n. 898 Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio;
– decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 convertito con legge 10 novembre 2014, n. 162 recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile.