MODALITA’ DI RICHIESTA
La celebrazione del matrimonio deve essere preceduta dalla richiesta di pubblicazione: con questo atto l’Ufficiale di Stato Civile verifica l’inesistenza di impedimenti all’assunzione del vincolo.
Almeno un mese prima della data del matrimonio i futuri sposi devono presentarsi congiuntamente all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza di uno di essi per presentare la richiesta di pubblicazione.
In caso di matrimonio religioso i nubendi devono presentare all’Ufficiale di Stato Civile anche la richiesta di pubblicazione del parroco della parrocchia di residenza.
L’Ufficiale di Stato Civile, ricevuta la richiesta, procede nel redigere verbale nel quale indica le generalità delle persone richiedenti e la durata della pubblicazione.
L’atto viene pubblicato all’albo del Comune per otto giorni consecutivi e trasmesso all’eventuale Comune di residenza dell’altro nubendo.
Trascorsi tre giorni dal termine delle pubblicazioni senza che siano stati presentati reclami l’Ufficiale di Stato Civile rilascerà il certificato di eseguita pubblicazione o il nulla osta al matrimonio da consegnare al parroco della parrocchia di residenza nel caso di matrimonio concordatario: da questo momento sarà possibile celebrare il matrimonio che dovrà avvenire entro sei mesi, al termine dei quali l’atto perde di validità.
Il rilascio del certificato è subordinato all’eventuale certificato di avvenuta pubblicazione da parte del Comune di residenza di uno dei due sposi.
Il certificato di eseguita pubblicazione rilasciato dal Comune di residenza permette ai nubendi di contrarre il matrimonio in qualunque Comune italiano, che deve essere indicato al momento della richiesta di pubblicazione.
Nel caso i futuri sposi siano minori di età il matrimonio è consentito purché abbiano compiuto 16 anni e previa presentazione dell’autorizzazione rilasciata dal Tribunale dei Minori.
Per gli stranieri deve essere presentata la dichiarazione legalizzata, rilasciata dalla competente autorità diplomatica, attestante che nulla osta al matrimonio, prevista dall’art. 116 del codice civile.
In caso di precedente matrimonio devono essere decorsi 300 giorni dalla data di cessazione o scioglimento degli effetti civili salvo indicazioni diverse riscontrabili nella sentenza di cessazione.
Il matrimonio civile può essere celebrato, a richiesta dei nubendi, in Palazzo Sacrati o presso l’Ospitale alle condizioni stabilite dell’Amministrazione.
DOCUMENTAZIONE OCCORRENTE
Per il matrimonio religioso occorre la richiesta di pubblicazione del parroco celebrante:
- nei casi previsti l’autorizzazione del Tribunale competente;
- per gli stranieri il nulla osta rilasciato dalla competente autorità diplomatica;
- eventuale dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante cognome e nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, residenza, professione, codice fiscale, rito prescelto, stato civile, inesistenza di impedimenti di parentela, affinità, adozione o affiliazione previsti dall’art. 87 del codice civile, di non trovarsi nelle condizioni indicate negli art. 85 e 88 del codice civile (interdizione per infermità di mente e delitto), esistenza di eventuali figli da legittimare
TEMPI DI RISPOSTA
Circa 10 giorni.
COSTO
L’atto di pubblicazione è soggetto al pagamento dell’imposta di bollo di € 16.00 per ogni pubblicazione occorrente.