La domanda può essere presentata dalle madri italiane, comunitarie, extracomunitarie in possesso di carta di soggiorno per sé e per il figlio, entro 6 mesi dalla data di nascita del figlio o dalla data di ingresso nel nucleo familiare del minore in adozione o affidamento. Le madri devono possedere i requisiti previsti dall’art. 10 del Decreto 452/2000 e successive modificazioni; in particolare l’assegno viene riconosciuto alla madri che si trovano in una delle seguenti condizioni:
– madri che non lavorano e non hanno lavorato nei 2 anni precedenti la nascita del figlio;
– madri che non lavorano ma hanno lavorato nei 2 anni precedenti la nascita del figlio: l’assegno spetta solo se non risulta già beneficiaria di trattamento INPS per maternità (madri che hanno lavorato dai 9 ai 18 mesi antecedenti il parto e alle quali sono stati versati almeno tre mesi di contribuzione).
– madri che lavorano: l’assegno spetta solo se il trattamento economico riconosciuto dal datore di lavoro sia inferiore all’importo dell’assegno e spetta solo per la differenza tra il trattamento erogato dal datore di lavoro e quello riconosciuto dal Comune. Per avere diritto all’assegno occorre che la situazione economica della famiglia, calcolata attraverso l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.), non sia superiore a € 20.221,13.
L’importo mensile dell’assegno per il 2024 è di Euro 404,17 mensili se erogato per intero. L’assegno è concesso per un massimo di cinque mensilità per un importo totale di € 2.020,85
Possono presentare domanda
La madre, al momento della nascita, deve possedere uno dei seguenti requisiti:
1. essere cittadina italiana o comunitaria oppure
2. essere cittadina extracomunitaria in possesso di titolo di soggiorno in corso di validità ed appartenente ad una delle seguenti tipologie:
- cittadino rifugiato politico, familiare o superstite;
- cittadino apolide, familiare o superstite;
- cittadino titolare della protezione sussidiaria;
- cittadino che ha soggiornato legalmente in almeno 2 stati membri, familiare o superstite;
- cittadino familiare di cittadino italiano, dell’Unione o di soggiornante di lungo periodo;
- cittadino titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
- cittadino lavoratore del Marocco, Tunisia, Algeria e Turchia, e familiari;
- cittadino titolare del permesso unico per lavoro o con autorizzazione al lavoro, e familiari (ad eccezione delle categorie espressamente escluse dal D.lgs. 40/2014).).
REQUISITI
1) essere residente nel Comune di Rubiera;
2) avere un I.S.E.E. non superiore a € 20.221,13 per l’anno 2024;
3) non avere beneficiato di alcun trattamento di maternità in misura pari o superiore a quello garantito dal beneficio richiesto;
- Domanda da compilare su apposito modulo;
- Fotocopia di un documento di riconoscimento, non scaduto, del richiedente;
- fotocopia di eventuale permesso di soggiorno e/o quanto attinente al suo aggiornamento e/o rinnovo.
Attenzione: La domanda deve essere presentata entro sei mesi dalla nascita del bambino o dalla data di ingresso del minore in famiglia nei casi di affidamento preadottivo o adozione senza affidamento.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda può essere presentata via mail allo Sportello sociale dell’Unione Tresinaro Secchia, da contattare telefonicamente o via email per fissare un appuntamento:
referente per lo Sportello sociale di Rubiera: Maria Calvo
e mail:
telefono: 0522/985940 – 0522/985946 (mercoledì e venerdì dalle 10 alle 13)
EROGAZIONE DEGLI ASSEGNI
L’istruttoria è svolta dal Servizio Sociale Unificato. Il procedimento viene concluso entro 90 giorni dal ricevimento della domanda completa e regolare. La domanda incompleta o irregolare sospende/interrompe il decorso del termine.
A conclusione del procedimento verrà data comunicazione dell’esito della domanda:
accoglimento della richiesta e dell’avvenuto inoltro dei dati all’INPS per l’erogazione dell’assegno
ovvero, diniego con motivazione. La persona richiedente, inoltre, è tenuta a comunicare tempestivamente al Comune ogni variazione del suo nucleo familiare così come l’eventuale cambio di residenza.
A seguito del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, che impone alla pubblica Amministrazione il divieto di pagamento di somme in contanti oltre i 1.000,00 Euro, le somme spettanti potranno essere erogate solo su c/c bancario o postale o su libretto postale o bancario con IBAN associato. E’ quindi obbligatorio indicare sulla domanda le coordinate bancarie (IBAN). L’IBAN deve essere necessariamente intestato o cointestato al richiedente del beneficio.
Normativa
D.Lgs. 151/2001 art. 74
DM 452/2000