Assegno di natalità: bonus bebé

L’ assegno di natalità o bonus bebè, destinato ai nuovi nati, è stato confermato anche per il 2018 con alcune modifiche rispetto agli anni precedenti. Viene riconosciuto alle famiglie con un figlio nato o adottato tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018 e con un ISEE non superiore ai 25.000. L’assegno viene corrisposto mensilmente fino al compimento del primo anno di età del figlio oppure del primo anno di ingresso nel nucleo famigliare a seguito di adozione. Per maggiori informazioni accedere alla pagina dedicata del sito internet dell’Inps.


L’assegno di natalità è un assegno annuo per ogni figlio nato o adottato tra il 1° gennaio 2015 ed il 31 dicembre 2017, istituito dall’art. 1, commi da 125 a 129 della legge di stabilità per l’anno 2015 (legge 23 dicembre 2014 n. 190) da corrispondere mensilmente fino al terzo anno di vita del bambino oppure fino al terzo anno dall’ingresso in famiglia del figlio adottato.
Per ogni figlio nato o adottato tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017, è riconosciuto l’assegno su domanda di un genitore convivente con il figlio: l’ISEE non deve essere superiore a 25.000 euro annui. 

La misura dell’assegno dipende dal valore ISEE calcolato con riferimento al nucleo familiare:

  • 960 euro (80 euro al mese per 12 mesi) nel caso il valore ISEE non sia superiore a 25.000 euro annui;
  • 1920 euro (160 euro al mese per 12 mesi) nel caso il valore ISEE non sia superiore a 7000 euro annui.

L’assegno è corrisposto dall’Inps fino al terzo anno d’eta del bambino

La domanda va presentata entro 90 giorni dalla nascita o dall’adozione: solo in tal modo l’erogazione del beneficio è retroattiva e decorre dalla data in cui il bambino è venuto al mondo o è entrato in famiglia (l’Inps, cioè, verserà gli arretrati). Se invece la richiesta viene fatta successivamente, l’erogazione comincerà dal mese di presentazione della richiesta.
La domanda può essere presentata anche da un solo genitore convivente con il figlio.
Va presentata una sola volta per via telematica secondo modelli predisposti dall’INPS.

Nella domanda il genitore è tenuto ad autocertificare i requisiti che danno titolo alla concessione, salvo che non sia tenuto a comprovare i requisiti sulla base di   specifica documentazione. Come previsto dalla clausola di salvaguardia contenuta nel comma 127 della legge di stabilità l’Inps farà un monitoraggio mensile delle uscite, e in caso di sforamento del preventivo per un trimestre sospenderà le nuove domande in attesa della rideterminazione dell’importo.

MODALITÀ DI RICHIESTA
Possono presentare la domanda il genitore in possesso deiseguenti requisiti:

  • Cittadinanza italiana oppure di uno Stato dell’Unione Europea oppure, in caso di cittadino di Stato extracomunitario, permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, di cui al riformato articolo 9 del Decreto Legislativo n.286/1998 e successive modificazioni. Ai fini dell’assegno, ai cittadini italiani sono equiparati i cittadini stranieri aventi lo status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria;
  • residenza in Italia;
  • convivenza con il figlio (il figlio ed il genitore richiedente devono essere coabitanti ed avere dimora abituale nello stesso Comune);
  • ISEE del nucleo familiare di appartenenza del richiedente, o del minore nei casi in cui lo stesso faccia nucleo a sé, al momento di presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, non superiore a 25.000 euro annui. L’ISEE di riferimento è l’ISEE minorenni del bambino per il quale si richiede l’assegno.

Nel caso in cui il figlio venga affidato temporaneamente a terzi, la domanda di assegno può essere presentata dall’affidatario.

La  domanda  per  l’assegno  va  presentata  all’INPS  per via telematica  secondo  modelli  predisposti  dall’INPS .
L’INPS  assicura  le  modalita’  piu’  idonee  per facilitare l’accesso alla misura da parte dei nuclei familiari, anche mediante le proprie sedi territoriali, il contact center e  procedure telematiche assistite

Decadenza
l nucleo familiare beneficiario decade dall’assegno qualora perda uno dei requisiti reddituali già indicati in precedenza. Decade altresì qualora si verifichi una delle seguenti cause:
a) decesso del figlio
b) revoca dell’adozione
c) decadenza dall’esercizio della responsabilità genitoriale
d) affidamento del figlio a terzi
e) affidamento esclusivo del figlio al genitore che non ha presentato la domanda.

L’INPS interrompe l’erogazione dell’assegno a partire dal mese successivo a quello in cui si è verificata una delle cause di decadenza di cui al comma 1 del presente articolo.  Il genitore richiedente   ha   l’obbligo   di   comunicare tempestivamente all’INPS l’eventuale verificarsi di una delle cause di decadenza, fermo restando il recupero da parte dell’Istituto delle somme indebitamente erogate.

NORMATIVA 
Legge 23 dicembre 2014 n. 190 commi da 125 a 129
DPCM del 27 febbraio 2015 pubblicato sulla GU n° 83 del 10/4/2015
Link utili
INPS