Procedura semplificata per alcune fattispecie di occupazione temporanea suolo pubblico

MODALITÀ DI RICHIESTA
Le occupazioni di suolo pubblico esentate dal pagamento del canone ai sensi dell’articolo 8, comma 1 del Regolamento del Canone Occupazione suolo  non possono riferirsi ad un arco temporale superiore ad un mese. Per tali occupazioni, qualora non richiedano l’emissione di ordinanze per la regolamentazione della circolazione, è istituita una procedura semplificata di concessione. La procedura semplificata non si applica per le occupazioni di partiti e movimenti politici nel periodo compreso tra la convocazione dei comizi e il giorno delle elezioni o referendum.
Il soggetto richiedente deve inoltrare una comunicazione all’Amministrazione non prima di 30 giorni e almeno 7 giorni prima dell’inizio dell’occupazione.

DOCUMENTAZIONE OCCORRENTE
1) comunicazione per procedura semplificata (vedi allegato)

TEMPI DI RISPOSTA
In assenza di comunicazioni ostative da parte dell’Amministrazione entro il giorno antecedente l’inizio dell’occupazione, la concessione si intende accordata.

ELENCO OCCUPAZIONI CON PROCEDURA SEMPLIFICATA
a) le occupazioni temporanee realizzate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e loro Consorzi e da Enti religiosi per l’esercizio dei culti ammessi nello Stato italiano;
b) le occupazioni temporanee realizzate da parte di partiti e movimenti politici, associazioni culturali, sportive, religiose, sindacali o di volontariato, associazioni di promozione sociale, per la realizzazione delle loro finalità statutarie, anche in occasione di manifestazioni ed iniziative celebrative, politiche, sindacali, religiose, assistenziali, sociali ed umanitarie, ricreative e sportive, anche comportanti attività di vendita o di somministrazione, purché sempre poste in essere per la realizzazione delle loro finalità statutarie
c) le occupazioni temporanee, realizzate da Enti pubblici diversi da quelli indicati alla lettera a) e da Associazioni di cui il Comune è associato, per iniziative aventi finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
d) le occupazioni temporanee realizzate dalle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale-ONLUS , a condizione che le stesse risultino iscritte nell’anagrafe unica delle ONLUS istituita presso il Ministero delle Finanze”.

NORMATIVA
Regolamento COSAP