Riduzioni utenze domestiche Tassa Rifiuti (TARI)

MODALITA’ DI RICHIESTA 
Gli articoli 8, commi 1, 3 e 5, e art. 12 del Regolamento comunale per l’applicazione della Tassa Rifiuti (TARI) prevedono le seguenti  riduzioni per le utenze domestiche.
Art. 8 (commi 1, 3, 5)
1 –  Il tributo è ridotto al 40%, sia per la quota fissa che per la quota variabile della tariffa, nei casi in cui il servizio di gestione dei rifiuti sia istituito od attivato, ma la distanza del punto più vicino di raccolta delle frazioni “secco ed organico” superi i 500 metri, restando
escluse dal calcolo delle distanze i percorsi su proprietà privata.
3 – A favore delle utenze domestiche che dichiarano di provvedere al compostaggio domestico, è concessa una riduzione pari al 20% per la quota variabile della tariffa, da applicarsi in sede di versamento a conguaglio. Per beneficiare della riduzione il contribuente
è tenuto alla presentazione, a pena di decadenza, di apposita dichiarazione all’ente gestore del servizio, che potrà verificare l’effettivo utilizzo di tale modalità di smaltimento.
5 – Per i locali e le aree delle utenze domestiche non residenti che vengono occupati o detenuti in modo non continuativo ma ricorrente è prevista l’applicazione di un coefficiente
di riduzione del tributo pari al 25% sia sulla parte fissa che sulla parte variabile della tariffa.
Art. 12
omissis –  le utenze domestiche residenti sono quelle relative a nuclei familiari che hanno stabilito la loro residenza sul territorio comunale come risulta dall’anagrafe del Comune. Il numero dei componenti delle utenze domestiche residenti può essere determinato diversamente da quanto risulti nello stato di famiglia anagrafico, solo nei seguenti casi:

  •  documentata e stabile permanenza di uno o più componenti in case di riposo, case protette, centri residenziali, comunità di recupero;
  •  attività di studio o lavoro per periodi superiori a sei mesi, debitamente documentata, ove si dimostri che il soggetto non è in condizioni di fare ritorno quotidianamente al luogo di residenza.

Non rilevano, invece, i meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro al proprio domicilio, quali i centri diurni, e le assenze derivanti da motivi di studio o di lavoro fuori dei casi sopra descritti.
Nel caso in cui l’abitazione sia occupata anche da altri soggetti estranei al nucleo anagrafico, questi devono essere dichiarati con le modalità di cui al presente regolamento.
Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari il tributo è calcolato con riferimento al numero complessivo degli occupanti l’alloggio.

DOCUMENTAZIONE OCCORRENTE
La richiesta di riduzione va presentata compilando il modulo scaricabile da questa pagina.

DOVE RIVOLGERSI
Tutta la documentazione va inoltrata a:
Iren Ambiente S.p.A. 
via Nubi di Magellano, 30
42123   Reggio Emilia
oppure
via fax allo 0522-286246