Riduzioni utenze non domestiche Tassa Rifiuti (TARI)

MODALITÀ DI RICHIESTA
Gli articoli 7 (comma 1 e 2)  e 8 del Regolamento comunale per l’applicazione della Tassa Rifiuti (TARI) prevedono le seguenti  riduzioni per le utenze non domestiche.
Art. 7
1. Per le utenze non domestiche, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o assimilati e di rifiuti speciali, nella determinazione della superficie ssoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. La continuità e prevalenza della parte di area è determinata dalla presenza in essa di macchinari, impianti, attrezzature e simili che realizzano in via diretta la produzione del rifiuto speciale. La parte così determinata è detratta dalla superficie complessiva oggetto del tributo

2. Qualora, invece, la superficie da assoggettare al tributo risulti di difficile determinazione per l’uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell’attività esercitata, la superficie assoggettabile al tributo è calcolata considerando, rispetto all’intera superficie dei locali, le percentuali di seguito indicate:

  • ambulatori medici e dentistici, laboratori radiologici e odontotecnici e laboratori di analisi: 65%;
  • strutture sanitarie e veterinarie pubbliche e private, per quanto riguarda: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, i reparti e le sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive: 65%;
  • lavanderie a secco e tintorie non industriali: 75%;
  • officine meccaniche per riparazione auto, moto e macchine agricole e gommisti: 55%;
  • elettrauto: 65%;
  • caseifici e cantine vinicole: 55%;
  • macellerie e pescherie: 75%;
  • autocarrozzerie, falegnamerie, verniciatori in genere, galvanotecnici, fonderie, ceramiche e smalterie: 55%;
  • officine di carpenteria metallica, tornerie, officine metalmeccaniche: 55%;
  • tipografie, stamperie, laboratori per incisioni e vetrerie: 75%;
  • laboratori fotografici o eliografici: 75%;
  • produzione allestimenti pubblicitari, insegne luminose: 75%;
  • lavorazione materie plastiche e vetroresine: 75%.

3. Per le attività in simili condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani o assimilatie di rifiuti speciali, non comprese fra quelle indicate, si fa ricorso a criteri analoghi.
4. Per i produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani non si tiene altresì conto della parte di area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all’esercizio dell’attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali non assimilabili, fermo restando l’assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati.

Art. 8 (commi 1, 4, 6)
1 –  Il tributo è ridotto al 40%, sia per la quota fissa che per la quota variabile della tariffa, nei casi in cui il servizio di gestione dei rifiuti sia istituito od attivato, ma la distanza del punto più vicino di raccolta delle frazioni “secco ed organico” superi i 500 metri, restando
escluse dal calcolo delle distanze i percorsi su proprietà privata.
4 – Per i locali e le aree delle utenze non domestiche, adibiti ad attività stagionali e periodiche e, pertanto, occupati o detenuti in modo non continuativo ma ricorrente e per un periodo complessivo nel corso dell’anno non superiore a sei mesi, risultante dal titoloautorizzativo dell’attività, si applica la tariffa della categoria corrispondente.
6 – Per le utenze non domestiche il tributo è ridotto, per la sola quota variabile, proporzionalmente alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore, mediante esibizione dei formulari o attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero, comprova di avere avviato al recupero medesimo.
La quota variabile del tributo non è dovuta per la parte che si ottiene applicando al totale della stessa la percentuale corrispondente al rapporto tra la quantità di rifiuti assimilati effettivamente avviati al recupero e la relativa quantità complessiva sulla base dei coefficienti di produzione per la specifica categoria. La riduzione, che comunque potrà essere determinata fino al 60% della parte variabile del tributo, è calcolata sulla base della quantità effettivamente avviata al recupero, rapportata ai coefficienti di produzione per la specifica categoria. Nel calcolo si considerano esclusivamente i rifiuti assimilati agli urbani avviati al recupero senza avvalersi del servizio pubblico ed a cura e spesa del produttore.

DOCUMENTAZIONE OCCORRENTE
La domanda di riduzione va presentata compilando il modulo scaricabile da questa pagina.
Le utenze non domestiche che si trovino nella condizione di cui all’art.7 devono presentare la documentazione richiesta dall’art.15, comma 5, del Regolamento comunale per  l’applicazione della Tassa Rifiuti (TARI)

DOVE RIVOLGERSI 
Tutta la documentazione va inoltrata a:
Iren Ambiente S.p.A. 
via Nubi di Magellano, 30
42123 Reggio Emilia
oppure
via fax allo 0522-286246