Aliquote ICI

Le aliquote e le detrazioni d’imposta per l’anno 2011 sono state approvate con Deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del  4 febbario 2011 contestualmente all’approvazione del bilancio di previsione per l’anno di riferimento. Le agevolazioni e le esenzioni sono stabilite dalla Legge e dal Regolamento comunale I.C.I.

ALIQUOTE I.C.I PER L’ANNO 2011
6,1 per mille: per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale, e una pertinenza, con detrazione per abitazione principale pari a 150.00 Euro (a decorrere dall’anno 2008, a seguito dell’introduzione dell’esenzione per abitazione principale, la presente aliquota si applica solo alle abitazioni principali di categoria A/1, A/8 e A/9 ed alle fattispecie assimilate all’abitazione principale dall’art.17 del vigente Regolamento comunale ICI non previste da specifiche disposizioni di legge e che, per tale motivo, non sono esenti).
6,5 per mille: aliquota ordinaria. Aliquota da applicarsi alle unità immobiliari non previste negli altri casi.
7,0 per mille: per le abitazioni non adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, e loro pertinenze, intendendosi per tali le abitazioni possedute dal contribuente che non rientrino nella tipologia dell’abitazione principale e che non rientrino nelle altre casistiche di aliquota agevolata del 4 per mille o peggiorativa del 9 per mille.
9 per mille: per le abitazioni non locate, cioè vuote, in assenza di allacciamenti attivi alle utenze idriche ed elettriche e che risultino prive di contratti di locazione registrati da almeno due anni continuativi alla data del 1/1/2011.
4 per mille: per gli immobili ad uso abitativo (e relative pertinenze) che i proprietari o titolari dei diritti reali (di cui all’art. 3, comma 1, del Decreto Legislativo n. 504/92) concederanno, con regolare e registrato contratto, in affitto alla “Società per la Casa”, e per il caso di immobili ad uso abitativo (e relative pertinenze) che i proprietari o titolari di diritti reali, come sopra spiegato, metteranno a disposizione (in affitto o in comodato gratuito) del Comune perché li dia successivamente in locazione.
4 per mille: per gli immobili ad uso abitativo (e relative pertinenze) concessi in locazione a titolo di abitazione principale con contratto stipulato ai sensi del comma 3 dell art. 2 della Legge 09/12/98 n. 431 (“Contratti concordati”).
Il 19/04/04 è stato sottoscritto l’accordo territoriale per il Comune di Rubiera, per cui da quella data è possibile per i proprietari e gli inquilini stipulare i suddetti contratti e quindi usufruire dell’aliquota agevolata previa presentazione di un apposito modulo ritirabile presso l’Ufficio Tributi o l‘Ufficio relazioni con il pubblico del Comune Occorre allegare al citato modulo copia del contratto di locazione
Nel Comune di Rubiera il contribuente è esentato dal versamento di importi di imposta annua uguale o inferiore ad  €  10,00