L’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I) è stata istituita a decorrere dall’anno 1993. L’I.C.I. è dovuta per tutte le case, gli appartamenti, i fabbricati, i terreni edificabili e agricoli, siti nel Comune di Rubiera, a qualsiasi uso destinati: dalla residenza all’attività produttiva e commerciale.
Non devono pagare l’I.C.I. i possessori di nuda proprietà e gli affittuari di immobili.
Il mese durante il quale il periodo di possesso si è protratto per almeno 15 giorni si computa per intero.
CALCOLO DELL’I.C.I.
L’imposta si determina applicando l’aliquota approvata annualmente dal Consiglio Comunale, alla base imponibile come di seguito calcolato:
- 100 se si tratta di fabbricati classificati nei gruppi catastali A (abitazioni), B (collegi, convitti, ecc.), e C (magazzini, depositi, autorimesse, ecc.), con esclusione delle categorie A/10 e C/1;
- 50 se si tratta di fabbricati classificati nella categoria A/10 (uffici e studi privati) e nel gruppo catastale D (fabbricati produttivi, alberghi, banche, ecc.);
- 34 se si tratta di fabbricati classificati nella categoria C/1 (negozi e botteghe).
Per individuare l’imposta annua occorre eseguire la seguente operazione:
Base imponibile : 1000 per aliquota corrispondente
Per i fabbricati del gruppo D non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore imponibile è costituito dall’ammontare risultante dalle scritture contabili, applicando i coefficienti previsti dai decreti ministeriali corrispondenti.
Base imponibile : 1000 per aliquota corrispondente.
Per giungere all’imposta annua occorre eseguire la seguente operazione:
Base imponibile (valore venale) : 1000 per aliquota corrispondente
Base imponibile : 1000 per aliquota corrispondente.
La detrazione spetta soltanto per l’abitazione principale.
Esiste inoltre la possibilità di detrarre dall’imposta dovuta per le pertinenze la parte della detrazione non utilizzata nella tassazione dell’abitazione principale.Sono previste ulteriori detrazioni per particolari categorie di soggetti che rientrano in determinati limiti di reddito (anziani, famiglie numerose, famiglie con portatori di handicap).
Per godere delle ulteriori detrazioni si deve presentare apposita istanza all’Ufficio Tributi.
Per abitazione principale si intendono le fattispecie espressamente previste come tali dalla normativa ICI e quelle assimilate all’abitazione principale dal Regolamento comunale vigente alla data di entrata in vigore del Decreto Legge n.93. La Risoluzione ministeriale n. 1/DF del 04/03/2009 ha chiarito espressamente che possono godere dell’esenzione solo le fattispecie di assimilazione all’abitazione principale previste da specifiche disposizioni di legge.
- unità immobiliare nella quale il contribuente dimora abitualmente (salvo prova contraria, si intende quella di residenza anagrafica);
- unità immobiliari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- alloggi regolarmente assegnati dagli ex IACP;
- casa coniugale del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non ne risulta assegnatario; a condizione che detto soggetto non possieda un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale;
- l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
Le fattispecie assimilate all’abitazione principale dall’art. 17 del vigente Regolamento ICI non previste da specifiche disposizioni di legge e che, per tale motivo, non rientrano nell’esezione in oggetto, ma dovranno versare l’imposta con l’aliquota dell’abitazione principale e detrazione sono le seguenti.
- abitazione di proprietà di cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato, a condizione che la stessa non risulti locata.
- l’abitazione di un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro Comune per ragioni di servizio, qualora l’unità immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai familiari del possessore;
- due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, per le quali è stata presentata all’Agenzia del Territorio regolare richiesta di variazione ai fini dell’unificazione catastale delle unità medesime. In tal caso, l’equiparazione all’abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione.
Ai fini dell’applicazione dell’esenzione in oggetto, ai sensi dell’art.18 del vigente Regolamento comunale ICI, si considerano parti integranti dell’abitazione principale le pertinenze classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/7 e C/6 (limitatamente ad una cantina o ad una soffitta o una tettoia o ad un garage), destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell’abitazione principale. Per cui, l’esenzione opera solo per una pertinenza, sulle altre si deve pagare l’imposta con l’aliquota ordinaria.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 504.
Regolamento Comunale I.C.I.