Agevolazioni IMU

News 2023: Agevolazione IMU prevista per i comodati gratuiti tra parenti di primo grado in linea retta qualora gli stessi siano comproprietari dell’immobile oggetto di comodato.
Una particolare ipotesi di comodato gratuito tra genitori e figli si configura qualora gli stessi siano comproprietari dell’immobile oggetto di Comodato. Il riconoscimento delle agevolazioni IMU a tale fattispecie è sempre stata oggetto di incertezza applicativa.
In merito si è espressa la Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 373446 del 20/12/2022, affermando un principio di diritto, esclude la possibilità di applicare la disciplina agevolata dell’IMU prevista per il comodato tra parenti di primo grado in linea retta, qualora questi siano comproprietari dell’immobile oggetto di Comodato.
A fronte di tale principio, questa Amministrazione, dal 01/01/2023 si atterrà scrupolosamente all’indirizzo della Corte di Cassazione, non ritenendo più possibile riconoscere l’agevolazione fiscale IMU per contratti di Comodato Gratuito, quando comodante e comodatario siano contitolari dell’immobile in questione. In sostanza nel comodato gratuito tra contitolari, il contratto perde uno dei requisiti necessari che il legislatore elenca, poiché il “comodatario” gode del diritto all’abitazione principale, non in virtù del comodato stesso, ma per la titolarità pro quota del diritto di proprietà su quell’immobile.
Pertanto tutti i contratti di Comodato Gratuito, stipulati tra comproprietari, non hanno diritto sia al riconoscimento dell’agevolazione ex art 1, comma 747, lett.c) Legge160/2019 sia all’applicazione dell’aliquota agevolata.
L’Amministrazione comunale di Rubiera, fatta salva l’emissione di provvedimenti normativi che disciplinino in modo differente la questione in oggetto, nell’attività di accertamento per le annualità pregresse, procederà al recupero dell’imposta senza applicazione di sanzioni ed interessi ai sensi dell’art 10 dello Statuto del Contribuente L 212/2000 “Tutela dell’affidamento e della buona fede. Errori del contribuente”.

Alloggi concessi in comodato a parenti entro il primo grado

A partire dal 1° gennaio 2016 la Legge n. 208 del 28/12/2015, introduce un’ agevolazione, confermata dall’art. 1 comma 747 lettera c) della L. 160/19 che disciplina la Nuova IMU, che riguarda l’alloggio concesso in comodato ad un parente entro il primo grado (genitore o figlio) del soggetto tenuto al versamento dell’IMU che consiste nell’abbattimento del 50 per cento della base imponibile.
A tale riduzione si aggiunge l’ulteriore agevolazione disposta dal Comune già dal 2014, per i medesimi alloggi concessi in comodato e che consente l’applicazione dell’aliquota agevolata al 0,98 per cento.

Di seguito vengono fornite le informazioni per l’applicazione del beneficio comunale e di quello statale.

AGEVOLAZIONE INTRODOTTA DAL COMUNE (in vigore dal 2014):
Con delibera di Consiglio Comunale n. 05 del 31/01/2023, sono state deliberate le aliquote IMU per il corrente anno d’imposta tra le quali è prevista l’aliquota agevolata pari al 0,98 per cento, ai fini del calcolo dell’IMU.
Per poter beneficiare dell’agevolazione comunale occorre rispettare i requisiti definiti dalla delibera che approva le aliquote per il corrente anno d’imposta. I requisiti possono essere così riassunti:

Requisito 1 – rapporto di parentela tra comodante e comodatario:
Il comodante (cioè colui che concede l’alloggio per il quale è tenuto a versare l’IMU) deve essere legato da un rapporto di parentela di primo grado (genitore o figlio) con il comodatario (cioè colui che occupa l’alloggio); il comodatario deve essere maggiorenne.
Requisito 2 – utilizzo degli alloggi concessi in comodato:
L’alloggio detenuto dal comodatario che lo occupa deve essere utilizzato da questi come propria residenza anagrafica e dimora abituale.
Requisito 3 – obbligo dichiarativi IMU:
Il comodante assolve gli obblighi dichiarativi compilando e presentando entro il 31 dicembre del corrente anno, a pena decadenza del beneficio, l’apposita autocertificazione con la quale dichiara di possedere i requisiti per l’applicazione dell’aliquota agevolata. Al venir meno dei requisiti per l’applicazione dell’aliquota agevolata, o in caso di variazione, il contribuente è tenuto a comunicare all’Ufficio tale informazione compilando il modello di cessazione comodato e presentandolo entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello in cui è avvenuta la cessazione delle condizioni previste per l’applicazione dell’aliquota agevolata.

AGEVOLAZIONE INTRODOTTA DALLO STATO:
– L’agevolazione comporta la riduzione del 50% della base imponibile dell’alloggio, e delle relative pertinenze (nella misura massima di un’unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7), ai fini del calcolo dell’IMU. In pratica si ha il dimezzamento dell’imposta per il periodo di sussistenza dei requisiti.
Per poter beneficiare dell’agevolazione statale confermata dall’art. 1 comma 747 lettera c) della L. 160/19, occorre rispettare tassativamente i seguenti requisiti:
Requisito 1: rapporto di parentela tra comodante e comodatario.
Il comodante (cioè colui che concede l’alloggio per il quale è tenuto a versare l’IMU) deve essere legato da un rapporto di parentela di primo grado (genitore o figlio) con il comodatario (cioè colui che occupa l’alloggio).
Requisito 2: limite al numero di alloggi posseduti dal comodante e loro collocazione.
Il comodante deve possedere (tenuto al versamento dell’IMU) al massimo due alloggi, e relative pertinenze, sull’intero territorio nazionale, ancorché posseduti in quota. Non fa decadere l’agevolazione il possesso di altri immobili (fabbricati, terreni agricoli o aree fabbricabili), ovunque ubicati, purché diversi dagli alloggi o la titolarità della nuda proprietà su eventuali ulteriori alloggi oltre il limite fissato. L’alloggio concesso in comodato deve essere ubicato nel medesimo Comune di Rubiera nel quale il comodante ha la propria residenza anagrafica e dimora abituale.
– Requisito 3: utilizzo degli alloggi.
L’alloggio detenuto dal comodatario che lo occupa deve essere utilizzato da questi come propria residenza anagrafica e dimora abituale. L’eventuale ulteriore alloggio posseduto dal comodante nel medesimo Comune di Rubiera oltre a quello dato in comodato deve essere utilizzato da questi come propria abitazione principale (con residenza anagrafica e dimora abituale sua e del suo nucleo familiare).
Il comodatario non deve essere soggetto passivo d’imposta relativamente all’alloggio occupato (non deve, cioè, essere titolare di quote di possesso). L’agevolazione si estende alle pertinenze entro i limiti fissati dall’art. 1, comma 741, lettera b), legge n. 160/2019.
Requisito 4: classificazione catastale degli alloggi.
L’agevolazione riguarda gli alloggi che non sono classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
Requisito 5: registrazione del contratto di comodato.
Il contratto di comodato d’uso gratuito (sia nel caso di forma scritta o verbale) deve essere registrato presso l’Agenzia delle entrate. Con la regolare registrazione del contratto il beneficio ha valenza dalla data di stipula del contratto stesso, sempreché siano rispettati gli altri requisiti.
Requisito 6: obblighi dichiarativi IMU.
Il comodante che ritiene di aver diritto al beneficio dal corrente anno d’imposta, è tenuto a dichiarare ciò presentando all’Ufficio Tributi, entro il 30 giugno dell’anno prossimo, la dichiarazione di variazione relativa al corrente anno d’imposta, nella quale indicherà i dati catastali dell’alloggio e delle pertinenze che godono del beneficio e la sua decorrenza.
Qualora l’immobile rispetti i requisiti sia per l’applicazione dell’agevolazione statale sia per quella comunale, è ammessa la possibilità di indicare nel modello previsto per godere dell’aliquota agevolata IMU comunale l’applicazione dell’agevolazione statale.
La perdita del beneficio va comunicata con la dichiarazione IMU da presentare entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il beneficio è decaduto.

Inapplicabilità o perdita del beneficio:
Il beneficio a favore dell’alloggio di proprietà del comodante e concesso al comodatario non si applica nel caso non sia soddisfatto anche uno solo dei requisiti sopra illustrati. Analogamente il beneficio decade nel momento in cui viene a mancare, in corso d’anno, uno dei requisiti sopra illustrati. I requisiti vanno verificati in capo al singolo comodante, pertanto, ad esempio, se due coniugi sono comproprietari dell’alloggio concesso in comodato al figlio e i requisiti sono posseduti solo da uno dei due coniugi (ad esempio perché l’altro coniuge possiede un ulteriore alloggio oltre quelli previsti) il beneficio della riduzione al 50% della base imponibile si applicherà solo alla quota di possesso dell’alloggio in capo al comodante che detiene i requisiti, l’altro coniuge calcolerà l’imposta nei modi ordinari. Inoltre, come specificato sopra, occorre compilare il modello di cessazione comodato e presentarlo all’Ufficio Tributi entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello in cui è avvenuta la cessazione delle condizioni previste

Cumulabilità delle due agevolazioni
Sulla base di quanto sopra indicato emerge che l’agevolazione statale e l’agevolazione comunale sono cumulabili.
Sarà pertanto possibile che il comodante che rispetta i requisiti per l’applicazione dell’aliquota agevolata possa rispettare anche i requisiti per l’applicazione della riduzione al 50% della base imponibile e godere, così, di entrambe le riduzioni. Nel caso, invece, non rispetti i requisiti per l’applicazione dell’agevolazione statale potrà applicare la sola aliquota agevolata comunale.

Alloggi dati in locazione con contratto concordato

A partire dal 1° gennaio 2016 la Legge n. 208 del 28/12/2015 è stata introdotta un’agevolazione, confermata dall’art. 1 comma 760 della L.160/19 che ha istituito a decorrere dal 2020 la Nuova IMU, per gli alloggi locati a canone concordato di cui alla Legge n. 431/98.
Alla riduzione sopra descritta si aggiunge l’ulteriore agevolazione disposta dal Comune già dal 2014, per i medesimi alloggi locati a canone concordato e che prevede l’applicazione dell’aliquota agevolata dello 0,98 per cento.
Di seguito le informazioni per l’applicazione del beneficio Comunale e di quello Statale:

AGEVOLAZIONE INTRODOTTA DAL COMUNE (in vigore dal 2014):
Con delibera di Consiglio Comunale n. 05 del 31/01/2023, sono state deliberate le aliquote IMU per il corrente anno d’imposta tra le quali è prevista l’aliquota agevolata pari allo 0,98 per cento per gli alloggi concessi in locazione a canone concordato, ove siano rispettati i requisiti previsti e per il periodo di sussistenza degli stessi, ai quali si rimanda per i necessari dettagli*.

AGEVOLAZIONE INTRODOTTA DALLO STATO:
Oltre all’aliquota agevolata deliberata dal Comune, è possibile applicare una ulteriore agevolazione introdotta dallo Stato, che comporta la riduzione al 75% dell’imposta, come previsto dall’articolo 1, comma 760, legge n. 160/2019*.

*Requisiti:
per poter beneficiare dell’agevolazione comunale e dell’agevolazione statale è sufficiente che l’alloggio e le relative pertinenze siano locati a canone concordato sulla base di accordi territoriali ai sensi della Legge 09/12/98, n.431 (“contratti concordati”).

Obblighi dichiarativi IMU:
Il proprietario assolve gli obblighi dichiarativi compilando e presentando entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento l’apposito modulo, predisposto dall’ufficio e disponibile sul sito web del Comune, con il quale dichiara di possedere i requisiti per l’applicazione delle agevolazioni IMU previste per i contratti di locazione concordati, corredato di copia del contratto di locazione registrato. Al venir meno dei requisiti per l’applicazione delle agevolazioni, o in caso di variazione, il contribuente è tenuto a comunicare all’Ufficio tale informazione compilando il modello di disdetta agevolazioni contratti di locazione concordati e presentandolo entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello in cui in cui è avvenuta la cessazione delle condizioni previste.

Modulistica:
– per le agevolazioni IMU relative ai contratti concordati di cui sopra, è prevista apposita modulistica (autocertificazione) reperibile sul Sito istituzionale, da presentare all’Ufficio Tributi del comune, entro il 31/12 dell’anno in cui è stato stipulato il contratto di locazione;
– per la cessazione delle agevolazioni IMU relative, è prevista la modulistica reperibile sul Sito istituzionale, da presentare all’Ufficio Tributi del comune, entro il 31/01 dell’anno successivo a quello in cui in cui è avvenuta la cessazione delle condizioni previste.

 Agevolazioni per Fabbricati inagibili

Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni, la base imponibile è ridotta del 50%.
L’inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile) superabile non con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi della vigente normativa urbanistico-edilizia.
Ai fini dell’agevolazione suddetta il soggetto passivo è tenuto a presentare all’Ufficio Tributi una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n.445, eventualmente corredata da idonea documentazione, che attesti la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità del fabbricato e l’effettivo non utilizzo.
L’Ufficio tecnico comunale accerta, con spese a carico del possessore, la sussistenza dei requisiti di inagibilità o di inabitabilità, anche con eventuale sopralluogo a cui il proprietario dell’immobile acconsente, pena la decadenza del beneficio. Il diritto all’agevolazione avrà effetto solo nel caso in cui sia confermata dall’Ufficio Tecnico comunale la sussistenza dei requisiti, e avrà decorrenza dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui sopra.

In alternativa a quanto sopra indicato, ai fini del riconoscimento dell’agevolazione, il soggetto passivo è tenuto a presentare al Servizio Tributi la dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti l’ inagibilità o l’inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato. Il Servizio Tecnico comunale si riserva di fare controlli sulle dichiarazioni presentate anche attraverso un eventuale sopralluogo che il proprietario si impegna ad autorizzare, pena la decadenza dell’eventuale beneficio. Qualora, a seguito dei suddetti controlli, l’Ufficio Tecnico comunale dovesse ravvisare la mancanza dei requisiti richiesti, l’ufficio competente provvederà ad emettere apposito provvedimento di diniego del diritto all’agevolazione.

Agevolazione per alloggi messi a disposizione dell’Agenzia per l’Affitto di Acer Reggio Emilia
Aliquota agevolata pari allo 0,76 per cento per le abitazioni e relative pertinenze messe a disposizione (in affitto o comodato) all’”Agenzia per l’Affitto” di Acer di Reggio Emilia per la successiva locazione e per il caso di immobili ad uso abitativo (e relative pertinenze) che i soggetti passivi d’imposta, metteranno a disposizione (in affitto o in comodato gratuito) del Comune perché li dia successivamente in locazione

 

DOVE RIVOLGERSI

Ufficio Tributi
Via Emilia Est n. 5.
Orario di ricevimento dal lunedì al venerdì, previo appuntamento, telefonando ai seguenti numeri:
Tel. 0522.622267-622268.
E-mail:
Responsabile: Responsabile Settore Programmazione economica e Partecipazioni.

Ufficio URP
Piazza Garibaldi n.3/b
Orario: dal lunedì al sabato 8.30 – 13.00
Martedì pomeriggio 15.30 – 17.30
Tel.: 0522 622209 – 622202
E-mail:
Responsabile: Responsabile Settore Affari generali ed istituzionali