Dichiarazione variazione IMU

MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE:

I soggetti passivi tenuti a presentare la dichiarazione IMU devono adempiere a tale obbligo entro il 30 Giugno dell’anno successivo a quello in cui sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’I.M.U. (comma 769, Legge 160/2019), pertanto le variazioni intervenute nel corso del corrente anno d’imposta dovranno essere dichiarate entro il termine del 30 giugno dell’anno prossimo.
Si evidenzia che a seguito dell’emanazione del Decreto Milleproroghe, approvato dal Consiglio dei Ministri, (art.3, c. 1, D.L. 198/2022), il termine per la presentazione della dichiarazione IMU 2021, rispetto alla scadenza già fissata al 31 dicembre 2022 dal Decreto Semplificazioni n. 73/2022, è differito al 30 giugno 2023. La proroga è contenuta nel comma 4 dell’articolo 35 del suddetto decreto, riguarda esclusivamente la dichiarazione IMU 2021, e ha impatto immediato perché il termine ordinario è il 30 giugno.
Da quanto sopra riportato, emerge che entro la data del 30/06/2023 dovranno essere presentate le dichiarazioni IMU, se dovute, relative agli anni d’imposta 2021 e 2022.
La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell’IMU e del tributo per i servizi indivisibili, in quanto compatibili. In ogni caso, ai fini dell’applicazione dei benefici di cui al comma 741, lettera c), numeri 3) e 5), e al comma 751, terzo perido (Legge 160/2019), il soggetto passivo attesta nel modello di dichiarazione il possesso dei requisiti prescritti dalle norme.
L’obbligo dichiarativo deve essere soddisfatto utilizzando il modello  approvato con il Decreto ministeriale del 29 Luglio 2022, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 184 del 08 Agosto 2022, che disciplina altresì  i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione stessa.
Per quanto riguarda, invece, gli immobili di proprietà degli Enti non commerciali individuati dall’art. 1, comma 759, lettera g), legge n. 160/2019, il comma 770 della medesima norma stabilisce che la dichiarazione deve essere presentata ogni anno e, quindi, indipendentemente dal fatto che si siano o meno verificate variazioni che comportano un diverso ammontare dell’imposta.
Il termine di presentazione della dichiarazione è, anche in tal caso, fissato al 30 giugno dell’anno successivo.
Con decreto del 04/05/2023, il Ministero dell’economia e delle finanze ha approvato l’apposito modello di dichiarazione IMU EnC.
Di seguito alcuni casi frequenti di variazioni per i quali è dovuta la dichiarazione IMU (per un elenco più esaustivo si rimanda alle istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione IMU):
– un terreno agricolo è divenuto edificabile, o viceversa, in corso d’anno;
– un’area edificabile ha mutato il proprio valore imponibile in corso d’anno oppure rispetto all’anno precedente;
– un fabbricato è stato sottoposto ad interventi di recupero edilizio come definiti dall’articolo 1, comma 746, legge n. 160/2019, e, pertanto, la base imponibile va determinata in ragione del valore dell’area edificabile;
– si è costituito un diritto di abitazione su un alloggio, e pertinenze, a seguito di decesso del coniuge (art. 540, codice civile);
– si è acquisito o si è perso il diritto ad un beneficio (riduzione, esenzione);
– si deve attribuire la qualifica di abitazione principale ad uno degli alloggi posseduti da soggetti appartenenti al medesimo nucleo familiare che hanno stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in alloggi diversi situati nel medesimo comune o in comuni diversi;
– la soggettività passiva d’imposta è attribuita al locatario finanziario nel caso di leasing immobiliare, oppure cessa la soggettività passiva in capo al locatario finanziario a causa del recesso contrattuale anticipato;
– sono state applicate le agevolazioni (esenzioni) vigenti durante il periodo epidemiologico emergenziale da Covid;
in tutti i casi in cui il contribuente non ha richiesto gli aggiornamenti della banca dati catastale.
PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE:
Il Decreto Ministeriale e le istruzioni alla compilazione del modello, stabiliscono che la dichiarazione IMU-IMPi cartacea o telematica deve essere presentata al Comune sul cui territorio insistono gli immobili dichiarati nel modello. Nel caso di dichiarazione cartacea la stessa può essere consegnata direttamente al Comune, previo appuntamento, telefonando allo 0522/622268-67 oppure può essere spedita in busta chiusa, mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno, al seguente indirizzo: Comune di Rubiera – Servizio Ufficio Tributi – Via Emilia Est n. 5 42048 – Rubiera (RE), riportando sulla busta la dicitura “Dichiarazione IMU”, con l’indicazione dell’anno di riferimento.
La dichiarazione può essere, altresì, trasmessa in via telematica con posta certificata al seguente indirizzo PEC:
La spedizione può essere effettuata anche dall’estero a mezzo lettera raccomandata o altro mezzo equivalente dal quale risulti la data di spedizione. La data di spedizione è considerata come data di presentazione della dichiarazione.
La presentazione della dichiarazione in modalità telematica è effettuata dal contribuente oppure da un soggetto incaricato della trasmissione telematica, di cui all’art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 Luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, attraverso il canale Fisconline/Entratel.