IMU Aree fabbricabili

Secondo l’art. 1 comma 746 della Legge 160/2019 , che di fatto sostanzialmente conferma quanto già stabilito dal Decreto legge 30 dicembre 1992 n. 504, il valore delle aree fabbricabili è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

Si deve versare l’imposta sull’area edificabile anche in caso di utilizzazione edificatoria dell’area, di demolizione del fabbricato e di interventi di recupero ai sensi dell’articolo 3 del D.P.R. n. 380 del 2001 comma 1, lettere c), d), e), f). Lo stesso criterio dovrà essere utilizzato per calcolare l’imposta dovuta per il possesso di fabbricati collabenti classati nella categoria catastale F/2, per i quali si deve fare riferimento, quindi, al valore dell’area edificabile.

Nel caso in cui sull’area in questione non vi sia un valore di riferimento attribuibile ai fini fiscali (quali rogiti, atti di successione, stime giurate effettuate da tecnici, ecc.) o si voglia verificare se il medesimo valore è ritenuto congruo dagli uffici comunali, per l’anno 2023 si può fare riferimento alle tabelle contenute nell’allegato tecnico della delibera di Giunta comunale n. 57 del 23/05/2023 avente per oggetto “DETERMINAZIONE DEI CRITERI E DEI VALORI DELLE AREE EDIFICABILI DEL TERRITORIO COMUNALE AI FINI DEL PAGAMENTO DELL’IMU PER L’ANNO 2023”

Per avere informazioni più specifiche sul valore dei terreni edificabili ci si può rivolgere a:
Ufficio Tecnico
4° Settore – Territorio e Attività economiche
Ing. Giuseppe Cutrò
n. tel.: 0522/622285
mail:

 

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