Tariffa puntuale – Riduzioni, agevolazioni e sconti previsti per le Utenze NON domestiche

I Regolamento per la disciplina della tariffa rifiuti  (approvato con Delibera di C.C. n. 23 del 28/04/2023) prevede diverse riduzioni e agevolazioni (capo 3 e 4 dall’art. 15 al 17.23). Riportiamo di seguito alcune delle agevolazioni previste per le utenze non domestiche:

RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO (art. 15)
Ai sensi dell’art. 198 comma 2-bis del d.lgs. n. 152/2006, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi. Tali utenze sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, fermo restando quanto sopra previsto e gli obblighi di comunicazione di cui all’art. 16 del Regolamento per la disciplina della Tariffa Rifiuti. Resta impregiudicato il versamento della parte fissa della tariffa.Per le utenze non domestiche suddette la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a due (2) così come previsto dall’art. 238, comma 10 del D.Lgs. n. 152/2006.
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RIDUZIONI PER AVVIO AUTONOMO A RICICLO (ART. 17.1)Alle utenze non domestiche, che dimostrano di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, i propri rifiuti urbani mediante esibizione dei formulari o attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di riciclo, è applicata una riduzione della quota variabile della Tariffa corrispettiva commisurata alla quantità di rifiuti avviati a riciclo A questo proposito è stabilito che:

  • La quota variabile della tariffa non è dovuta per la parte che si ottiene applicando al totale della stessa la percentuale corrispondente al rapporto tra la quantità di rifiuti effettivamente avviati al riciclo e la relativa quantità complessiva sulla base dei coefficienti di produzione per la specifica categoria
  • La riduzione, che comunque potrà essere determinata fino al 60% della parte variabile non misurata della tariffa, è calcolata sulla base della quantità effettivamente avviata al riciclo, rapportata ai coefficienti di produzione per la specifica categoria. Nel calcolo si considerano esclusivamente i rifiuti avviati al riciclo senza avvalersi del servizio pubblico e a cura e spese del produttore.

La riduzione di cui sopra è riconosciuta su richiesta dell’utente da presentare annualmente entro il 31 di Gennaio di ogni anno al Gestore, a pena di decadenza.

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RIDUZIONI PER LOCALI, DIVERSI DALLE ABITAZIONI, ED AREE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE, ADIBITI AD USO STAGIONALE O AD USO NON CONTINUATIVO, MA RICORRENTE (ART. 17.7)
Per i locali diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente è applicata una riduzione della quota variabile non misurata e sulla quota fissa pari al 25%.La riduzione di cui sopra è riconosciuta a condizione che:

  • l’utilizzo non superi 183 giorni nel corso dell’anno solare;
  • le condizioni di cui sopra risultino dalla licenza o da altra autorizzazione amministrativa rilasciata dai competenti organi.

La riduzione tariffaria è riconosciuta, su richiesta dell’utente, a decorrere dall’anno successivo a quello di presentazione della richiesta, salvo che non sia domandata contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso ha la stessa decorrenza della dichiarazione. L’utente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla sua applicazione entro il termine previsto per la presentazione della comunicazione di variazione. La stessa cessa, comunque, alla data in cui vengono meno le condizioni per la sua fruizione, anche se non dichiarate.

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RIDUZIONI PER LA DONAZIONE DELLE ECCEDENZE ALIMENTARI O DI PRODOTTI NON ALIMENTARI (ART. 17.9)
E riconosciuta una riduzione della parte variabile non misurata della tariffa alle utenze non domestiche che in via continuativa devolvono prodotti alimentari o di prodotti non alimentari derivanti dalla propria attività ad associazioni assistenziali, di volontariato od altri soggetti che svolgono attività benefiche verso la popolazione, ai fini della redistribuzione a soggetti bisognosi. È riconosciuta una analoga riduzione della Tariffa all’utenza non domestica che in via continuativa devolve le proprie eccedenze alimentari non idonee al consumo umano di cui alla legge n. 166/2016 per alimentazione animale qualora idonee a tal fine. La riduzione non può comunque superare il 20% della parte variabile della tariffa non misurata. Il riconoscimento della riduzione è subordinato alla presentazione al soggetto gestore, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio dell’anno successivo, di un dettagliato elenco delle quantità di prodotti devoluti alle associazioni, completa del peso conferito nell’anno precedente, allegando copia di apposita documentazione.

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RIDUZIONI PER UTENZE NON DOMESTICHE CHE ATTUA IL VUOTO A RENDERE (ART. 17.10)
È riconosciuta una riduzione della Tariffa all’utenza non domestica che applica il sistema del vuoto a rendere. Il riconoscimento della riduzione è subordinato alla presentazione, entro il 31 gennaio dell’anno successivo, di un dettagliato elenco delle tipologie e delle quantità di imballaggi avviati a riutilizzo nell’anno precedente, allegando copia di apposita documentazione che attesti l’effettiva cessione al proprio fornitore delle tipologie e delle quantità dichiarate.La riduzione di cui sopra, commisurata al quantitativo in peso di imballaggi resi, è determinata con una riduzione del 5% della quota variabile non misurata. Il Gestore si riserva di effettuare controlli.

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RIDUZIONI PER L’UTENZA NON DOMESTICA CHE PROMUOVE L’UTILIZZO DEL “FOOD-BAG”PER L’ASPORTO DEL CIBO AVANZATO NELLA RISTORAZIONE COMMERCIALE (ART. 17.11)
E’ riconosciuta una riduzione della tariffa all’utenza non domestica della ristorazione commerciale che promuove presso i propri esercizi l’utilizzo di contenitori riutilizzabili per l’asporto del cibo avanzato da parte dei clienti, ed abbia ottenuto formale riconoscimento della pratica nell’ambito di accordi istituzionali stipulati fra comune ed utenza non domestica finalizzati alla riduzione dei rifiuti e degli sprechi alimentari. La riduzione di cui sopra è determinata con una riduzione del 5% della quota variabile non misurata. Il Gestore si riserva di effettuare controlli.
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RIDUZIONI PER PARTICOLARI TIPOLOGIE DI UTENZA NON DOMESTICA (ART. 17.13)
Tenuto conto della particolarità del rifiuto prodotto e dei vincoli igienico-sanitari presenti nelle strutture sanitarie, negli ospedali, case di cura, poliambulatori, centri diurni e case di riposo per anziani viene applicato alla componente variabile della tariffa determinata con misurazione puntuale, uno sconto del 50 % sul costo delle vuotature eccedenti le minime. La riduzione è riconosciuta su richiesta dell’utente con dichiarazione presentata nella data in cui si verificano le condizioni soprariportate.
TARIP_modulo agevolazione Case di Riposo ecc.odt
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RIDUZIONI PER LIMITAZIONI A CAUSA DELLO SVOLGIMENTO DI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE PER OLTRE SEI MESI (ART. 17.16)
Per gli esercizi commerciali, artigianali e per le attività assimilabili alle medesime, perché basate anch’esse sul richiamo della clientela effettuato con l’apposito allestimento dello spazio vetrina, è prevista la riduzione al 50% della tariffa sia per la quota fissa che per la quota variabile non misurata se situati in zone con limitazioni al traffico o con viabilità a senso unico o alternato, ovvero in piazze ed aree pedonali ove si riscontrino limitazioni alla fruibilità degli spazi pubblici, a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi. Le richieste verranno verificate dai competenti uffici comunali e l’agevolazione tariffaria è riconosciuta in forma di rimborso o sgravio agli aventi diritto con efficacia dal giorno dell’apertura del cantiere fino al ripristino della normale viabilità pedonale e veicolare.

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RIDUZIONI PER L’UTENZA NON DOMESTICA CHE DISMETTE APPARECCHI CON VINCITA IN DENARO (ART. 17.17)
Alle attività di pubblici esercizi (bar, ristoranti, pizzerie, birrerie, ecc.), gelaterie, pasticcerie e simili del capoluogo o delle frazioni, che dismettano nel corso dell’anno apparecchi di video poker, slot machine, videolottery o altri apparecchi con vincita in denaro, è applicata una riduzione del 30% della quota variabile non misurata della tariffa.
Tale agevolazione:
– opera esclusivamente nei confronti dei contribuenti che, alla data della domanda, risultino regolari (non presentino pendenze) nel pagamento dei tributi comunali (compreso quello sui rifiuti) e delle sanzioni amministrative applicate dal Comune.
– è riconosciuta, su richiesta di parte da presentare, entro il 31 gennaio dell’anno successivo rispetto a quello per il quale si chiede l’agevolazione, al Comune corredata da idonea documentazione dalla quale risulti la sussistenza dei presupposti per l’accesso al beneficio ovvero da apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 attestante i requisiti necessari all’ottenimento della stessa. Nel caso in cui si rimettano apparecchiature con vincite in denaro occorre presentare la dichiarazione cessazione agevolazione per dismissione apparecchi con vincita in denaro
TARIP_modulo dism. apparecchi vincite.pdf
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TARIP_modulo cessazione dism. apparecchi vincite.pdf
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RIDUZIONI A FAVORE DI COLONIE FELINE E DI STRUTTURE DI RICOVERO GATTI (ART. 17.18)
Alle strutture destinate a ricovero per gatti gestite da associazioni non aventi fini di lucro con apposita convenzione, in possesso della debita autorizzazione, viene concessa un’agevolazione della tariffa non prevedendo l’ addebito delle vuotature eccedenti i minimi previsti annualmente dalla deliberazione. Il riconoscimento delle riduzioni di cui ai commi precedenti è subordinato alla presentazione al Comune, entro il 31 gennaio dell’anno successivo, di apposita richiesta debitamente documentata. Il Comune si riserva di effettuare controlli. Previsto altresì il caso di dismissione della riduzione con la presentazione della dichiarazione cessazione agevolazione a favore di Associazioni che gestiscono strutture di ricovero gatti.
TARIP_modulo ricovero gatti. pdf
TARIP_modulo ricovero gatti. odt
TARIP_modulo cessazione ricovero gatti.pdf
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RIDUZIONI PER UTENZE NON DOMESTICHE INATTIVE O CON ACCERTATA SOSPENSIONE DI ATTIVITÀ O NON ANCORA INIZIATA ATTIVITÀ (ART. 17.20)
Alle utenze non domestiche inattive o con accertata sospensione di attività o non ancora iniziata attività, è concessa una riduzione pari al 100% della parte variabile non misurata della corrispondente tariffa. Tale situazione dovrà essere comprovata mediante presentazione di apposita documentazione attestante la condizione di inutilizzo dei locali. La riduzione sarà riconosciuta per un periodo massimo di 6 mesi e potrà essere rinnovata a fronte di presentazione di nuova richiesta documentata.

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RIDUZIONI A FAVORE DI ATTIVITÀ CHE SI INSEDIANO NEL CENTRO STORICO (ART. 17.22)
Per i primi tre anni di attività, decorrenti da quello in cui viene presentata la denuncia iniziale di attività ai fini tariffa, i titolari di partita i.v.a. per le attività di cui al presente articolo, sono esentati dal pagamento della tariffa.
Possono usufruire delle agevolazioni di cui sopra i titolari di nuovi esercizi per le attività commerciali di vicinato (con superficie uguale o inferiore ai 250 mq.), purché esercitate nella zona circoscritta al centro storico del territorio comunale (come definito dagli strumenti urbanistici e come delimitato da planimetria allegata al  Regolamento per la disciplina della tariffa rifiuti). Per titolare d’impresa si intende sia la ditta individuale che la società eventualmente costituita. Non rientrano nella definizione di nuovi esercizi e quindi sono esclusi dall’esenzione le variazioni di denominazione o ragione sociale e le trasformazioni di Società. L’agevolazione spetta sia per le attività di nuova costituzione che per quelle che intendano trasferirsi dalla zona periferica a quella centrale. 
L’agevolazione spetta sia per le attività di nuova costituzione che per il subentro ad attività già avviate. L’esenzione di cui sopra, è concessa su istanza dell’interessato, da presentarsi contestualmente alla dichiarazione di inizio tariffa, su apposito modello predisposto mediante il quale il soggetto attesterà anche la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto di cui sopra. L’agevolazione cessa di avere efficacia, ed I contribuenti sono assoggettati a tariffazione ordinaria, a decorrere dal quarto anno successivo a quello di inizio dell’attività.

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RIDUZIONI/AGEVOLAZIONI PER UTENZE NON DOMESTICHE CAUSA SOSPENSIONE –RIDUZIONE ATTIVITÀ A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI EMERGENZIALI/SITUAZIONI EMERGENZIALI (ART. 17.23)
Alle utenze non domestiche con sospensione/riduzione delle attività a seguito di provvedimenti normativi e/o amministrativi emanati per far fronte a situazioni eccezionali e/o emergenziali, come, a titolo di esempio, quelle derivanti dalla pandemia da Covid 19, potranno essere riconosciute riduzioni/agevolazioni tariffarie a seguito di interventi normativi o regolatori in materia o su facoltà dell’ente stesso in base alla potestà regolamentare così come previsto dalla L. 147/2013 comma 660. Le riduzioni/agevolazioni saranno riconosciute con deliberazione approvata in Consiglio Comunale in sede di approvazione della delibera tariffaria o, in alternativa, in caso di assoluta urgenza, mediante ricorso a delibera di Giunta Comunale che dovrà essere successivamente ratificata da parte del Consiglio Comunale.

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ALLEGATI:
Tabella riepilogativa delle fonti aziendali (costituite dai collegamenti al sito Internet) presso cui è possibile attingere le informazioni rilevanti – obblighi in materia di trasparenza da parte di Iren S.p.A.

AUSL di Reggio Emilia - Servizio Igiene Pubblica Scandiano

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