RIDUZIONI COVID TARIFFA RIFIUTI 2022
Nel rispetto delle indicazioni fornite dall’art 6 DL 73/2021, l’Amministrazione Comunale con Deliberazione n. 22 del 28/04/2022 ha espresso la volontà di concedere agevolazioni alle categorie economiche maggiormente penalizzate dal perdurare dell’emergenza epidemiologica per l’anno 2022 adottando i seguenti criteri da applicarsi alla prima rata 2022: vengono concesse agevolazioni alle categorie economiche più interessate dalle restrizioni imposte per contenere la diffusione dell’epidemia da Covid19. Tali attività, aventi sede a Rubiera, sono riconducibili ad alcune delle categorie tariffarie in base alle quali è determinata la Tariffa per le UND (utenze non domestiche), con differenziazioni all’interno delle categorie stesse dovute agli effetti più o meno rilevanti della pandemia (25% o 50% della quota fissa e variabile della tariffa 2022, cioè 50% o 100% della prima rata) come da Tabella allegata. Lo sconto sarà esteso anche ad eventuali magazzini strumentali alle attività principali oggetto di riduzione. Gli sconti inseriti nel primo avviso di pagamento 2022 saranno calcolati, ai sensi di Legge, sulla base delle tariffe 2021, mentre il maggior sconto calcolato sull’incremento di tariffa 2022 rispetto alla tariffa 2021 sarà concesso in sede di conguaglio.
Inoltre il Regolamento per la disciplina della tariffa rifiuti prevede diverse riduzioni e agevolazioni (titolo II dall’art. 16 al 40). Riportiamo di seguito alcune delle agevolazioni previste per le utenze non domestiche:
Riduzioni per avvio autonomo a riciclo (Art. 16)
Per le utenze non domestiche produttrici di rifiuti speciali assimilati agli urbani, che dimostrano di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, i propri rifiuti speciali assimilati, è applicata una riduzione così determinata:
La tariffa è ridotta (fino ad un massimo del 60%), per la sola quota variabile non misurata, proporzionalmente alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore, mediante esibizione dei formulari o attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero, comprova di avere avviato al recupero medesimo. La riduzione di cui sopra è riconosciuta su richiesta dell’utente da presentare annualmente entro il 31 di Gennaio dell’anno successivo.
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Riduzioni per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico (art. 16 bis)
Ai sensi dell’art. 198 comma 2-bis del d.lgs. n. 152/2006, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi.Tali utenze sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, fermo restando quanto sopra previsto e gli obblighi di comunicazione di cui all’art. 41 bis del Regolamento per la disciplina della Tariffa Rifiuti. Resta impregiudicato il versamento della parte fissa della tariffa.
Per le utenze non domestiche suddette la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a quanto stabilito dalla normativa statale, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell’utenza non domestica, di riprendere l’erogazione del servizio anche prima della scadenza.
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Riduzioni per il compostaggio individuale attività agricole e vivaistiche (Art. 19)
All’utenza non domestica che effettua il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell’ambito delle attività agricole e vivaistiche è applicata una riduzione della Tariffa pari al 20% per la quota variabile non misurata della tariffa.
Le riduzioni di cui ai commi 1 e 2 sono riconosciute su richiesta al Gestore da parte dell’utente che è tenuto a compilare un’istanza di autocertificazione secondo il modello predisposto dal Gestore nella quale si impegna a compostare la frazione organica prodotta e consente esplicitamente le verifiche e i controlli da parte del Gestore. La riduzione decorre dalla data in cui è iniziata la pratica del compostaggio.
Il Gestore può in qualunque momento verificare quanto dichiarato dall’utente. In caso di cessazione dell’effettuazione della pratica del compostaggio l’interessato è tenuto a darne formale comunicazione al Gestore entro i termini stabiliti all’art. 41, riconsegnando altresì la compostiera se ricevuta in dotazione.
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Riduzioni per locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente (Art. 22)
Per i locali e le aree delle utenze non domestiche, adibiti ad attività stagionali e periodiche e pertanto, occupati o detenuti in modo non continuativo ma ricorrente e per un periodo complessivo nel corso dell’anno non superiore a 183 giorni, eventualmente risultante dal titolo autorizzativo dell’attività, si applica la tariffa della categoria corrispondente con l’applicazione di un coefficiente di riduzione del 25% sia sulla parte fissa che sulla parte variabile non misurata della tariffa.
La riduzione viene concessa su richiesta da parte dell’utente.
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Riduzioni a favore di attività che si insediano nel centro storico (Art. 26)
Per i primi tre anni di attività, decorrenti da quello in cui viene presentata la denuncia iniziale di attività ai fini tariffa, i titolari di partita I.V.A. per le attività di cui al presente articolo, sono esentati dal pagamento della tariffa.
Possono usufruire delle agevolazioni di cui sopra i titolari di nuovi esercizi per le attività commerciali di vicinato (con superficie uguale o inferiore ai 250 mq.), purché esercitate nella zona circoscritta al centro storico del territorio comunale (come definito dagli strumenti urbanistici e come delimitato da planimetria allegata al Regolamento per la disciplina della tariffa rifiuti). Per titolare d’impresa si intende sia la ditta individuale che la società eventualmente costituita.Non rientrano nella definizione di nuovi esercizi e quindi sono esclusi dall’esenzione le variazioni di denominazione o ragione sociale e le trasformazioni di Società. L’agevolazione spetta sia per le attività di nuova costituzione che per quelle che intendano trasferirsi dalla zona periferica a quella centrale. L’agevolazione spetta sia per le attività di nuova costituzione che per il subentro ad attività già avviate. L’esenzione di cui sopra, è concessa su istanza dell’interessato, da presentarsi contestualmente alla dichiarazione di inizio tariffa, su apposito modello predisposto mediante il quale il soggetto attesterà anche la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto di cui ai commi precedenti.
TARIP_modulo agev.ni centro storico
Riduzioni per utenze non domestiche inattive o con accertata sospensione di attività o non ancora iniziata attività (art. 27)
Alle utenze non domestiche inattive o con accertata sospensione di attività o non ancora iniziata attività, è concessa una riduzione pari al 100% della parte variabile non misurata della corrispondente tariffa. Tale situazione dovrà essere comprovata mediante presentazione di apposita documentazione attestante la condizione di inutilizzo dei locali. La riduzione sarà riconosciuta per un periodo massimo di 6 mesi e potrà essere rinnovata a fronte di presentazione di nuova richiesta documentata.
Alle utenze non domestiche con sospensione/riduzione delle attività a seguito di provvedimenti normativi e/o amministrativi emanati per far fronte a situazioni eccezionali e/o emergenziali, come, a titolo di esempio, quelle derivanti dalla pandemia da Covid 19, potranno essere riconosciute riduzioni/agevolazioni tariffarie a seguito di interventi normativi o regolatori in materia o su facoltà dell’ente stesso in base alla potestà regolamentare così come previsto dalla L. 147/2013 comma 660. Le riduzioni/agevolazioni saranno riconosciute con deliberazione approvata in Consiglio Comunale in sede di approvazione della delibera tariffaria o, in alternativa, in caso di assoluta urgenza, mediante ricorso a delibera di Giunta Comunale che dovrà essere successivamente ratificata da parte del Consiglio Comunale.
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Riduzioni per la donazione delle eccedenze alimentari (Art. 28)
È riconosciuta una riduzione della tariffa all’utenza non domestica che in via continuativa devolve ai soggetti donatari di cui alla lett. b) del comma 1 dell’art. 2 della legge 19 agosto 2016, n. 166 le eccedenze alimentari idonee al consumo umano disciplinate dalla medesima legge ai fini della ridistribuzione a soggetti bisognosi. È riconosciuta una riduzione della Tariffa all’utenza non domestica che in via continuativa devolve le proprie eccedenze alimentari non idonee al consumo umano di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166 per alimentazione animale qualora idonee a tal fine. Il riconoscimento delle riduzioni di cui ai commi 1 e 2 è subordinato alla presentazione al soggetto Gestore, entro il 31 gennaio dell’anno successivo, di un dettagliato elenco delle quantità di prodotti devoluti nell’anno precedente completo del peso conferito, allegando copia di apposita documentazione. In alternativa, nei medesimi termini decadenziali, il soggetto richiedente può produrre apposita autocertificazione al Gestore
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Riduzioni per la donazione di prodotti non alimentari (Art. 29)
È riconosciuta una riduzione della Tariffa all’utenza non domestica che in via continuativa devolve ai soggetti donatari di cui di cui alla lett. b) del comma 1 dell’art. 2 della legge 19 agosto 2016, n. 166, ai fini della ridistribuzione a soggetti bisognosi, prodotti non alimentari di cui alle lettere d), e) del comma 1 dell’art. 16 della legge 19 agosto 2016, n. 166 derivanti dalla propria attività nel rispetto delle disposizioni previste nel medesimo articolo. Il riconoscimento delle riduzioni di cui ai commi 1 e 2 è subordinato alla presentazione al soggetto Gestore, entro il 31 gennaio dell’anno successivo, di un dettagliato elenco delle quantità di prodotti devoluti nell’anno precedente completo del peso conferito, allegando copia di apposita documentazione. In alternativa, nei medesimi termini decadenziali, il soggetto richiedente può produrre apposita autocertificazione al Gestore.
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Riduzioni per utenze non domestiche che attuano il vuoto a rendere (Art. 31)
È riconosciuta una riduzione della Tariffa all’utenza non domestica che applica il sistema del vuoto a rendere. Il riconoscimento della riduzione di cui al comma 1 è subordinato alla presentazione, entro il 31 gennaio dell’anno successivo, di un dettagliato elenco delle tipologie e delle quantità di imballaggi avviati a riutilizzo nell’anno precedente, allegando copia di apposita documentazione che attesti l’effettiva cessione al proprio fornitore delle tipologie e delle quantità dichiarate.
La riduzione di cui al comma 1, commisurata al quantitativo in peso di imballaggi resi, è determinata con una riduzione del 5% della quota variabile non misurata. Il Gestore si riserva di effettuare controlli.
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Riduzioni per l’utenza non domestica che promuove il doggy-bag/family bag nella ristorazione commerciale (Art. 32)
È riconosciuta una riduzione della Tariffa all’utenza non domestica della ristorazione commerciale che promuove presso i propri esercizi la diffusione del doggy bag/family bag per l’asporto del cibo avanzato da parte dei clienti ed abbia ottenuto formale riconoscimento della pratica nell’ambito di accordi istituzionali finalizzati alla riduzione dei rifiuti e degli sprechi alimentari. La riduzione di cui al comma 1 è determinata con una riduzione del 5% della quota variabile non misurata. Il Gestore si riserva di effettuare controlli.
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Riduzioni per l’utenza non domestica che dismette apparecchi con vincita in denaro (Art. 33)
Alle attività di pubblici esercizi (bar, ristoranti, pizzerie, birrerie, ecc.), gelaterie, pasticcerie e simili del capoluogo o delle frazioni, che dismettano nel corso dell’anno apparecchi di video poker, slot machine, videolottery o altri apparecchi con vincita in denaro, è applicata una riduzione del 30% della quota variabile non misurata della tariffa.
Tale agevolazione:
– opera esclusivamente nei confronti dei contribuenti che, alla data della domanda, risultino regolari (non presentino pendenze) nel pagamento dei tributi comunali (compreso quello sui rifiuti) e delle sanzioni amministrative applicate dal Comune.
– è riconosciuta, su richiesta di parte da presentare, entro il 31 gennaio dell’anno successivo rispetto a quello per il quale si chiede l’agevolazione, al Comune corredata da idonea documentazione dalla quale risulti la sussistenza dei presupposti per l’accesso al beneficio ovvero da apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 attestante i requisiti necessari all’ottenimento della stessa. Nel caso in cui si rimettano apparecchiature con vincite in denaro occorre presentare la dichiarazione cessazione agevolazione per dismissione apparecchi con vincita in denaro
TARIP_modulo dism. apparecchi vincite.pdf
TARIP_modulo dism. apparecchi vincite.odt
TARIP_modulo cessazione dism. apparecchi vincite.pdf
TARIP_modulo cessazione dism. apparecchi vincite.odt
Riduzioni a favore di strutture di ricovero per gatti (Art. 34)
Alle strutture destinate a ricovero per gatti gestite da Associazioni non aventi fini di lucro con apposita convenzione, in possesso della debita autorizzazione, viene concessa un’agevolazione della tariffa non prevedendo l’ addebito delle vuotature eccedenti i minimi previsti annualmente dalla deliberazione. Il riconoscimento delle riduzioni di cui ai commi precedenti è subordinato alla presentazione al Comune, entro il 31 gennaio dell’anno successivo, di apposita richiesta debitamente documentata. Il Comune si riserva di effettuare controlli. Previsto altresì il caso di dismissione della riduzione con la presentazione della dichiarazione cessazione agevolazione a favore di Associazioni che gestiscono strutture di ricovero gatti.
TARIP_modulo ricovero gatti. pdf
TARIP_modulo ricovero gatti. odt
TARIP_modulo cessazione ricovero gatti.pdf
TARIP_modulo cessazione ricovero gatti.odt
Riduzioni per particolari tipologie di utenza non domestica (Art. 36)
Per l’utenza non domestica che, in ragione della propria attività (es. case di cura e di riposo per anziani, ospedali, asili nido), produce in via continuativa rifiuti costituiti da pannolini pediatrici e/o pannoloni per incontinenza “usa e getta” e in considerazione della particolarità del rifiuto assimilato prodotto e dei vincoli igienico sanitari presenti nelle strutture sanitarie, è riconosciuta una riduzione della Tariffa applicando la percentuale di sconto del 50 % del costo delle vuotature eccedenti le minime, relativamente alle vuotature dei contenitori adibiti alla raccolta della frazione residua. La riduzione di cui al comma 1 è riconosciuta su richiesta dell’utente con dichiarazione presentata nella data in cui si verificano le condizioni soprariportate.
TARIP_modulo riduzione case di riposo e asili.pdf
TARIP_modulo riduzione case di riposo e asili.odt
Riduzioni per limitazioni a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche per oltre sei mesi (art. 38)
Per gli esercizi commerciali, artigianali e per le attività assimilabili alle medesime, perché basate anch’esse sul richiamo della clientela effettuato con l’apposito allestimento dello spazio vetrina, è prevista la riduzione al 50% della tariffa sia per la quota fissa che per la quota variabile non misurata se situati in zone con limitazioni al traffico o con viabilità a senso unico o alternato, ovvero in piazze ed aree pedonali ove si riscontrino limitazioni alla fruibilità degli spazi pubblici, a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi.
Le richieste verranno verificate dai competenti uffici comunali e l’agevolazione tariffaria è riconosciuta in forma di rimborso o sgravio agli aventi diritto con efficacia dal giorno dell’apertura del cantiere fino al ripristino della normale viabilità pedonale e veicolare
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ALLEGATI:
Deliberazione di Consiglio comunale n. 22 del 28/04/2022
Tabella agevolazioni Covid 2022
Tabella riepilogativa delle fonti aziendali (costituite dai collegamenti al sito Internet) presso cui è possibile attingere le informazioni rilevanti – obblighi in materia di trasparenza da parte di Iren S.p.A.
AUSL di Reggio Emilia - Servizio Igiene Pubblica Scandiano
- Referente:
- Segreteria
- Indirizzo:
- via Martiri della Libertà 8 - Scandiano
- Tel.: ☎
- 0522 850560 (per certificazioni)
0522 850433 (per vaccinazioni e viaggi internazionali)