Agevolazioni I.M.U. conseguenti Covid-19 (solo per l’anno 2021)

AGEVOLAZIONI I.M.U. PREVISTE A SEGUITO EMERGENZA COVID-19
Per l’anno 2021 sono state previste delle agevolazioni per i soggetti che più hanno subito gli effetti delle misure di contenimento imposte per fronteggiare l’epidemia Covid-19.
L’articolo 1, comma 599, della legge di bilancio 2021 (legge 178/2020) conferma l’esenzione della prima rata I.M.U. 2021 per gli immobili adibiti ad attività di tipo turistico o di intrattenimento e comparto fieristico già applicate nel 2020. A questa, si aggiunge l’esenzione già disposta dall’articolo 78 del D.L. 104/2020, per gli anni 2021 e 2022, con riferimento alle unità destinate a cinema e teatri.
In particolare, ai sensi dell’art. 1, c. 599 della L. 178/2020, sono esenti dal pagamento della prima rata I.M.U. 2021 le seguenti fattispecie:
a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali (esente anche la I° rata e II° rata I.M.U. 2020);
b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni) e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi d’imposta siano anche gestori delle attività ivi esercitate (esente anche la I° rata e II° rata I.M.U. 2020);
c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni (esente anche la I° rata e II° rata I.M.U. 2020);
d) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili a condizione che i relativi soggetti passivi d’imposta siano anche gestori delle attività ivi esercitate (esente anche la I° rata e II° rata I.M.U. 2020).
Con riferimento alle attività di bed & breakfast e di affittacamere, le Faq pubblicate sul sito del dipartimento delle Politiche fiscali precisano che l’attività deve essere svolta in forma imprenditoriale, anche se questo non è imposto dalla normativa in materia.
Alle misure della manovra 2021 si aggiungono quelle dell’articolo 78 del D.L. 104/2020:
immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, sono esenti per le intere annualità 2021 e 2022, a condizione che i relativi soggetti passivi d’imposta siano anche gestori delle attività ivi esercitate (esente la II° rata I.M.U. 2020).
La regola è che l’esonero prescinda dalla categoria catastale ma sia condizionato alla destinazione d’uso dell’unità immobiliare.
Fanno eccezione:
1) gli alberghi e pensioni che devono ricadere nella categoria catastale D2;
2) le unità fieristiche che devono appartenere alla categoria catastale D;
3) i cinema e teatri che devono essere classificati nella categoria D3.
Il Decreto Legge c.d. “Sostegni” n. 41 del 22 marzo 2021, convertito con Legge n. 69 del 21 maggio 2021, art. 6 – sexies, ha esentato dal pagamento della prima rata dell’IMU 2021 i soggetti destinatari del contributo a fondo perduto disposto dal medesimo D.L., cioè i soggetti passivi titolari di partita IVA che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario, con alcune eccezioni e a specifiche condizioni, in termini di limiti di reddito, ricavi o compensi, valevoli per accedere al contributo.
Nello specifico, l’esenzione si applica solo agli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano le attività di cui siano anche gestori e a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto a quelli registrati nel 2019. Ai soggetti che hanno attivato la P.I. dal 1° gennaio 2019 l’esenzione spetta anche in assenza dei requisiti di cui sopra.
L’esenzione di cui all’art. 6 – sexies non spetta:
a) ai soggetti con ricavi o compensi superiori a dieci milioni di euro nel periodo di imposta 2019 (ad esclusione dei soggetti titolari di reddito agrario);
b) ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del Decreto n. 41 (22 marzo 2021);
c) ai soggetti che hanno attivato la P.IVA dopo l’entrata in vigore del decreto.

Presentazione della Dichiarazione I.M.U.:
l MEF, Ministero delle Finanze, ha fornito chiarimenti in merito alla dichiarazione IMU nel caso di esenzione da Covid-19, precisando che i soggetti esonerati dal versamento dell’imposta municipale propria in base ai vari decreti connessi all’emergenza COVID-19 sono obbligati a presentare la dichiarazione.
In risposta ad una FAQ il MEF ha infatti chiarito che la dichiarazione IMU deve essere presentata ogni qualvolta “si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta” (art 1 comma 769 Legge n. 160 del 2019) e comunque in tutti i casi in cui il Comune non è a conoscenza delle informazioni utili per verificare il corretto adempimento dell’imposta, come nelle ipotesi delle esenzioni previste in relazione all’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Pertanto, i soggetti passivi, anche in quest’ultimo caso, dovranno presentare la dichiarazione entro il 30 giugno barrando la casella “Esenzioni”.
Al contrario, non sarà necessario inoltrare la dichiarazione nel momento in cui l’esenzione decadrà.